Piano Operativo di Sicurezza e imprese di mera fornitura di materiali
26/03/2007

Piano Operativo di Sicurezza e imprese di mera fornitura di materiali

E’ stata pubblicata la Circolare n. 4/2007 del 28/2/2007 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, evidentemente sollecitata dalle molte domande di chiarimento indirizzate a detto, relativamente alla necessità o meno della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di quelle impreseche si limitano a fornire materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile. Ebbene, in quella sede il Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province autonome, ha chiarito che ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 1 lettera c-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, l’obbligo di redazione del POS, risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 e non può essere estesoanche a quelleimprese che, nonostante siano presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori fra le quali, vengono indicate esplicitamente, proprio quelle che svolgono l'attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o delle attrezzature occorrenti. Naturalmente il Ministero si preoccupa comunque di salvaguardare le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere dei soggetti incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e ciò affermando che ciò debba avvenire attraverso l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali indicate nell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, quali lo scambio di informazioni, il coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, la cooperazione nelle fasi operative etc. Spetterà di conseguenza all'impresa esecutrice (a fronte dell’art. 7 punto 1. lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994) mettere a disposizione dell'impresa fornitrice le prescritte informazioni sulla sicurezza basandosi, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 (art. 8. Misure generali di tutela deidatori di lavoro delle imprese esecutrici - art. 9. Obblighi dei datori di lavoro) durante l'esecuzione dell'opera ed osservando le misure generali ed i piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS ove previsti). Di conseguenza l'impresa fornitrice, da parte sua, come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all'art. 7 punto 2. lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994, dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza relativamente al proprio personale dipendente inviato ad operare nel particolare cantiere e delle quali è opportuno che sia mantenuta una traccia documentale come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini della sicurezza nell'ambito aziendale.

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