Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro  in materia di prevenzione antincendio
11/01/2022

Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in materia di prevenzione antincendio

Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e per le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il decreto 2/09/2021 che entrerà in vigore il 04/10/2022 ha modificato in parte il precedente D.M. 10/03/1998. Le novità principali risultano:

Obbligo di disporre di un piano di emergenza nei luoghi di lavoro
1. ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
2. aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
3. luoghi di lavoro soggetti al rilascio del CPI

Obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio quinquennale: se, alla data del 04/10/2022, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dall’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023
• I corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati alla data del 04/10/2022, e con contenuti previsti dal precedente D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro il 4/04/2023
• I corsi possono essere effettuati da Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e da soggetti, pubblici o privati, tramite docenti qualificati secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto

Gli allegati al decreto specificano in particolare:
• Contenuti e modalità di erogazione dell’informazione antincendio;

• Modalità di svolgimento delle esercitazioni antincendio comprese le condizioni per dover ripetere le esercitazioni e l’obbligo di registrare gli esiti;

Contenuti specifici del piano di emergenza tra cui l’obbligo di indicare i nominativi dei lavoratori della squadra antincendio ed evacuazione;

Contenuti delle planimetrie di emergenza; in particolare devono essere presenti:
◘ le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio
◘ l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione
◘ l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo
◘ l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
◘ l'ubicazione dei locali a rischio specifico
◘ l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso
◘ i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

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