Nuove regole CE per la produzione biologica e la sua etichettatura
08/08/2007

Nuove regole CE per la produzione biologica e la sua etichettatura

Il Consiglio della UE ha inteso abrogare il regolamento (CEE) n. 2092/91,relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sostituendolo con un nuovo Regolamenton. 834/2007. Esso si applica a prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sia vivi (o non trasformati) sia trasformati, e destinati ad essere utilizzati come alimenti, o mangimi o infine materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca, né gli animali selvatici come facenti parte della produzione biologica mentre il regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. La nuova disciplina reca un insieme coerente di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, compreso un nuovo regime permanente d’importazione e un sistema di controllo più razionale. L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un'apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Chiarifica la disciplina in materia di OGM, reiterando in particolare l’assoluto divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica e precisando che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati si applica anche ai prodotti biologici e colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza fortuita di OGM in misura superiore allo 0,9% non impedisce attualmente la vendita di un prodotto etichettato bio. Sancisce il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti. Rimane, inoltre, invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica e la nuova normativa apre infine la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti bio. Si istituisce, poi, un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù del quale i paesi terzi potranno esportare sul mercato dell’UE a condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'UE.

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