E’ stato approvato dal Parlamento un disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro con delega al Governo per il riassetto della normativa in materia. Pertanto decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. saranno in vigore le nuove disposizioni. Riportiamo in sintesi le principali sottolineando che altre dovranno attendere l’emanazione di decreti attuativi. Integrazione delle sanzioni e dei soggetti legittimati ad agire in caso di omicidio colposo o lesioni colpose in violazione a norme della sicurezza sul lavoro: le sanzioni previste dagli art. 589 e 590 del c.p. vengono integrate dalle seguenti: a) applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote (ossia da € 258.230 ad€. 1.549.370 tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire ulteriori illeciti); b) applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art.9 del D.Lgs. 231/01, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno. Inoltre l’INAIL potrà costituirsi parte civile e promuovere azione di regresso. Affidamento di lavori in appalto: a) nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro. A tali dati possono accedere su richiesta, i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. b)Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. c) Ad integrazione di quanto già previsto dall’art.7 del D.Lgs. 626/94, il committente deve redigere un unico e specifico documento di valutazione dei rischi, comprendente l’indicazione delle misure di coordinamento per eliminare le interferenze, e da allegare al contratto di appalto. d) Dal 01/09/07, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e i lavoratori autonomi devono esibire una tesseradi riconoscimento riportante fotografia, nome e cognome, data di nascita, e azienda da cui dipendono (le sanzioni si applicano all’azienda appaltatrice e ai singoli lavoratori). Altri adempimenti: a) il datore di lavoro deve consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezzacopia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni. b) Applicazione di sospensione, fino alla risoluzione delle non conformità e al pagamento delle sanzioni, di qualsiasi attività imprenditoriale (non solo pertanto per i cantieri edili), in caso di: impiego di personale non in regola in misura pari o maggiore del 20% del totale dei lavoratoriregolarmente occupati,reiterate violazioni sulle norme che disciplinano gli orari di lavoro e i tempi di riposo (D.Lgs. 66/2003) gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Incentivi alla formazione sulla sicurezza: per il biennio ‘08-‘09 le aziende possono ottenere un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza sul lavoro .
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