Nuova disciplina per impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti.
08/04/2008

Nuova disciplina per impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti.

La Regione Veneto ha approvato delle Linee Guida per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti ed ha determinato i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente. Per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di breve durata. L’autorizzazione in oggetto si configura quindi come un’effettiva autorizzazione all’utilizzo dell’impianto, indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove si troverà ad operare. Tale provvedimento autorizzativo comporterà una preventiva e positiva valutazione d’ordine tecnico dell’idoneità dell’impianto al trattamento dei rifiuti previsti nonché della compatibilità degli effetti ambientali derivanti dal suo utilizzo. Ed all’uopo s’è individuata la documentazione che deve essere presentata dall’interessato, sia all’atto della formalizzazione dell’istanza di autorizzazione, sia al momento dell’invio della prevista comunicazione di installazione dell’impianto, al fine di poter fornire alle Amministrazioni competenti elementi coerenti e omogenei di valutazione. Il rilascio dell’autorizzazione definitiva prevista dall’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006 competerà poi all’Amministrazione Provinciale competente sul territorio ove ha sede legale (o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell’impianto) il soggetto titolare dell’impianto. Spetterà alla Provincia anche la ricezione e la verifica della comunicazione preventiva all’installazione degli impianti mobili autorizzati alle operazioni di smaltimento e di recupero, per lo svolgimento delle singole campagne di attività. La Provincia, sulla scorta delle osservazioni presentate da Comune e ARPAV competenti per territorio, adotterà anche le eventuali prescrizioni integrative e/o assumerà con provvedimento motivato il divieto allo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, verrà data comunicazione in tal senso al soggetto interessato e agli enti sopracitati. La durata delle autorizzazioni definitive, di cui all’art. 208, c.15, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., vista la peculiarità degli impianti viene limitata, di norma, a cinque anni. Non sono, infine, assoggettati alle procedure autorizzative sopra descritte a) gli “impianti di riduzione volumetrica” (ad es. di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica CER), b) gli impianti per “separazione delle frazioni estranee” (ad es. deferrizzazione, che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica) c). gli “impianti mobili di incenerimento”.

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