Modifiche in materia di C.O.V.
12/03/2008

Modifiche in materia di C.O.V.

In data 3 marzo sulla G.U. n. 53 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 febbraio 2008 , n. 33, dal titolo «Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria». Il decreto in esame quindi reca alcune modifiche al decreto attuativo della direttiva relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria. Tali modifiche si sono rese conseguenti all'adozione, a livello comunitario, della decisione della Commissione europea 2007/205/CE, con la quale, in attuazione degli articoli 6 e 7 della medesima direttiva 2004/42/CE, è stato definito il formato comune per la trasmissione delle informazioni indicate nelle richiamate disposizioni da parte degli Stati membri alla Commissione. Il provvedimento, costituito da un unico articolo, è volto da un lato a «modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 161 del 2006, che limita l'obbligo di informazione ai soli produttori, allargando il novero dei soggetti tenuti a tale obbligo, e riportare, al contempo, in uno specifico allegato l'elenco delle informazioni richieste dalla decisione comunitaria, con le opportune precisazioni»; dall'altro, a «correggere inesattezze di carattere lessicale, emerse nel primo periodo di applicazione della norma». Più in dettaglio il comma 1, modificando all'articolo 3, il comma 4, del decreto legislativo n. 161 del 2006, sostituisce il riferimento al decreto ministeriale n. 44 del 2004 con quello aggiornato all'articolo 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 5, comma 1, individua i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e delle informazioni previsti dall'allegato IV nei soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del decreto, nonché per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 540 del 1999, nei soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I. Il comma 3, attraverso una nuova formulazione dell'articolo 5, comma 2, formalizza l'individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/42/CE, ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva. I commi da 4 a 8 sostituiscono alcune espressioni contenute negli allegati I e II, che, come indicato nella relazione illustrativa, risultavano «viziate da errori di traduzione della direttiva» o affette da errori materiali. Il comma 9, infine, introduce l'allegato I I I Bis, richiamato dal nuovo testo dell'articolo 5, comma 1, e recante l'indicazione dei dati e delle informazioni che devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente dai soggetti indicati in tale ultima disposizione.

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