Modifiche al recupero agevolato dei rifiuti
30/05/2006

Modifiche al recupero agevolato dei rifiuti

Modifiche al decreto 5 febbraio 1998 che disciplina il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi. A disporle è il regolamento ministeriale n. 186 del 5 aprile 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio). Le modifiche sono sorte dopo che la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia (causa 7 ottobre 2004, C-103/02) per l’omessa indicazione nel d.m. del 1998 delle quantità massime di rifiuti, per tipologia, che possono essere oggetto di recupero senza autorizzazione (ma con semplice comunicazione). Le principali novità introdotte dal regolamento riguardano: a) l’introduzione ex novo dell’allegato 4 che indica, per ciascuna attività industriale che effettua recupero, la quantità di ciascuna tipologia di rifiuti che può essere recuperata in ciascun impianto; b) l’introduzione, sempre ex novo, dell’allegato 5 che detta le nome tecniche per gli impianti di recupero che effettuano la messa in riserva, cioè quell’operazione di recupero che consiste nello stoccaggio di rifiuti avviati ad altre operazioni di recupero. Al riguardo, si precisa che laddove la messa in riserva avvenga presso il produttore dei rifiuti, la quantità stoccata non può eccedere quella dei rifiuti prodotti in un anno all’interno dello stesso impianto e il periodo di giacenza non può superare un anno dalla produzione; c) per quanto riguarda il campionamento e le analisi è stabilito andranno fatti in base alla norma Uni 10802, mentre il campionamento del combustibile da rifiuti va effettuato in base alla noma Uni 9903. Campionamenti e analisi vanno effettuati dal titolare dell’impianto che produce i rifiuti in occasione del primo conferimento e poi ogni due anni, e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo; d) cambia l’allegato 3 relativo al test di cessione che serve a simulare il comportamento del rifiuto in discarica. La norma di riferimento è la Uni 10802; e) numerose sono poi le modifiche apportate all’allegato I. Una serie di aggiustamenti che renderanno più semplice il recupero agevolato. Ad esempio potrà essere recuperata in modo agevolato la carta che proviene da qualsiasi attività produttiva, senza più il vincolo di provenienza dall’industria cartaria o cartotecnica, come era in precedenza.

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