LEGGE EUROPEA BIS 2013 - Principali disposizioni ambientali
19/12/2014

LEGGE EUROPEA BIS 2013 - Principali disposizioni ambientali

Con la Legge n.161/2014 relativa a “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” è stata conferita la delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

In particolare, i decreti legislativi di futura emanazione, dovranno contenere le previsioni delle direttive europee n. 14/2000 (emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), n.49/2002 (determinazione e alla gestione del rumore ambientale), n.123/2006 e del regolamento 765/2008.

Tali decreti dovranno, inoltre, introdurre descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. n. 447/1195 e i relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge, armonizzare le norme nazionali sulle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali, adeguare la normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dagli impianti eolici e da svolgimento delle attività sportive, semplificare le procedure autorizzative sui requisiti acustici passivi degli edifici, adeguare il regime sanzionatorio e la disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.

In materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica è stata modificato l’Allegato IX alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii..

La legge detta anche disposizioni in materia di energia in merito ai poteri ispettivi e sanzionatori dell'Authority per l'energia a garanzia della trasparenza del mercato elettrico. Per assicurare la piena efficacia del Reg. europeo n.1227/2011 sulla integrità e trasparenza del mercato elettrico, la disposizione dà più poteri di ispezione e indagine all'Authority dell'energia e del sistema idrico. L'Authority potrà accedere ai documenti, effettuare sopralluoghi e ispezioni, chiedere tabulati telefonici (previa autorizzazione del P.M.), presentare al Giudice istanze di sequestro, di confisca o di divieto di esercizio dell'attività.

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