LEGGE COMUNITARIA - Modifiche alla stesura e aggiornamento del DVR.
16/12/2014

LEGGE COMUNITARIA - Modifiche alla stesura e aggiornamento del DVR.

E’ stata pubblicata la Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis ”. Tale norma entra in vigore il 14 novembre 2014.

La Comunità Europea, con tale provvedimento (art. 13 della Legge in commento), si pone l’obiettivo di evitare lassi temporali nei quali le imprese possano operare in condizioni non ottimali di sicurezza. Ciò modificando gli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, che disponevano che, in caso di costituzione di nuova impresa o di modifiche significative ad una esistente, il documento di valutazione dei rischi potesse essere aggiornato rispettivamente entro 90 o 30 giorni. Da ciò conseguiva il fatto che, in tali lassi temporali, le imprese si trovassero ad operare con una valutazione dei rischi mancante o non aggiornata.

Il legislatore, per ovviare a tale mancanza, ha obbligato il datore di lavoro:

  • a disporre, in caso di costituzione di nuova impresa, la redazione immediata della valutazione dei rischi attraverso idonea documentazione, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza ed in riferimento alle misure di prevenzione e protezione attuate, ai dispositivi di protezione adottati, alle misure di miglioramento della sicurezza (procedure, ruoli e soggetti responsabili della relativa attuazione), alle mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici (obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008) e a darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori che ha accesso, su richiesta, a tale documentazione;
  • all’aggiornamento immediato, per imprese esistenti, della valutazione dei rischi attraverso idonea documentazione nel caso di modifiche significative e a darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori che ha accesso a tale documentazione (comma 3, art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008).

lteriore modifica in materia di salute riguarda l’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario (Procedura di infrazione n. 2011/4185 e art. 14 della Legge in commento).

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