Viste anche le recenti vicende in tema di traffico illecito di rifiuti, vogliamo ricordare quali forme di tutela devono essere adottate dal produttore/detentore di rifiuti non pericolosi, che decide di avviarli ad attività di recupero presso impianti che operano in regime semplificato, per non incorrere in sanzioni anche di natura penale.
La normativa che regolamenta il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato è il d.m. 05/02/98.
Le verifiche preliminari che il produttore/detentore è tenuto ad effettuare sono quelle relative alle norme tecniche per il recupero di materia dettate dall’allegato I al d.m. sopra citato.
In particolare:
Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che il rifiuto non pericoloso prodotto, sia per la tipologia descritta sia per il codice CER ad esso attribuito, sia lo stesso indicato nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce tipologia.
Dovrà altresì verificare che la stessa corrispondenza sia presente anche nella comunicazione del soggetto recuperatore o nell’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente.
Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che la propria attività, da cui è generato il rifiuto non pericoloso, rientri tra quelle riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce provenienza.
Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che il rifiuto non pericoloso prodotto abbia le stesse caratteristiche riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce caratteristiche del rifiuto. Qualora in questa voce vengano indicati dei limiti di concentrazione di specifici parametri, il detentore/produttore dovrà, in via preventiva, sottoporre il rifiuto ad analisi onde verificare il rispetto di tali limiti.
Il produttore/detentoredovrà verificare che l’attività di recupero a cui viene avviato il rifiuto non pericoloso sia tra quelle riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce attività di recupero.
Dovrà altresì verificare che la stessa corrispondenza sia presente anche nella comunicazione del soggetto recuperatore o nell’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente.
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