Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva (2003/87/CE) che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea, di cui si fornisce in seguito una breve sintesi.
La direttiva 2003/87/EC istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effettoserra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri diefficacia dei costi ed efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:
L'avvio del sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005. A tale riguardo la direttiva prevede che dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione. La direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni di CO2 per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.
Considerati i vincoli temporali imposti dalla direttiva il 12/11/04 è stato approvato un decreto legge (pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15/11/04), finalizzato ad attivare le procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni.
Il decreto legge stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di:
L’attività da Voi svolta rientra nel campo di applicazione della normativa descritta, in quanto rientra tra quelle indicate nell’allegato I alla Dir.2003/87/CE riportato in seguito.
ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo
e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente
direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle
capacità di
produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano
le capacità di tali attività.
Attività | Gas serra |
Attività energetiche | Biossido di carbonio |
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) | Biossido di carbonio |
Raffinerie di petrolio | Biossido di carbonio |
Cokerie | Biossido di carbonio |
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi | |
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati | Biossido di carbonio |
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora | Biossido di carbonio |
Industria dei prodotti minerali | |
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 | Biossido di carbonio |
Altre attività | |
Impianti industriali destinati alla fabbricazione: | |
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose | Biossido di carbonio |
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno | Biossido di carbonio |
Alla presente documentazione viene allegata la modulistica per la stesura della domanda di rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e istruzioni per la compilazione. La domanda può essere inviata su supporto cartaceo o trasmessa per via telematica.
Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp di cui Vi consigliamo di prendere visione.
I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi al seguente indirizzo di posta elettronica: info-ET@minambiente.it, nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: registro.emissioni@apat.it).
Qualora fosse Vostra intenzione affidarci l’incarico, ci rendiamo disponibili a fornirVi supporto nella compilazione della modulistica e potete contattarci agli indirizzi: silvia.quartaroli@lachiver.com oppure orfeo.turrini@lachiver.com
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