La Corte di Cassazione sulla figura del R.S.P.P.
23/02/2009

La Corte di Cassazione sulla figura del R.S.P.P.

Con una recentissima Sentenza (Cass. Penale Sez. IV - Sen n. 27420 del 4/7/2008) la Corte di Cassazione s’è pronunciata circa la responsabilità in capo alla figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Essa afferma che la sua funzione è, in generale, quella di consulente del datore di lavoro dotato di competenze tecniche, nonché quella di svolgere compiti diversi, quali la individuazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive e protettive e la determinazione delle procedure di sicurezza aziendale ma che detto non ha certamente il compito di controllo e di vigilanza dei lavoratori.

Infatti l’obbligo di controllare l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di competenza del datore di lavoro, anche se delegate, e non viene meno con la istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e tanto meno con la nomina del RSPP.

Il datore di lavoro,quindi, può anche delegare l’adempimento di tale obbligo al RSPP ma se lo fa si verrebbe di fatto ad alterare le funzioni tipiche che la legge attribuisce a tale figura professionale.

Con questa sentenza pertanto si ribadisce la posizione di garanzia che il datore di lavoro assume in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei dipendenti, sia ex D. Lgs. n. 81/08, sia a fronte dell’art.2087 c.c. con la conseguenza che, ove non ottemperi agli obblighi di tutela in materia di sicurezza sul lavoro, gli verrà attribuita la responsabilità di un eventuale evento lesivo, in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 comma 2 c.p. in base al quale “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ”a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al DPR n. 547/55 (art 391 e 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p. comma 2”.

“E che gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”.

“Per contro, - prosegue la Corte - la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate (n.d.r. delega art. 16 d.lgs 81/08) ad altri soggetti”.

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