L’INAIL ha emanato la Circolare n.52 del 23/10/13 recante "Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta".
Con il documento in oggetto viene chiarito che la categoria degli infortuni verificatisi in missione o trasferta non è omologabile alla categoria degli infortuni in itinere. Tali infortuni vanno considerati come quelli occorsi in occasione di lavoro e come tali devono essere indennizzati.
Gli elementi che distinguono l'agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano percorso tra la propria abitazione e l'ufficio/azienda/luogo di lavoro sono la mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti. Tale distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti all'interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell'albergo (o altra temporanea dimora in trasferta).
Naturalmente l'evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo: cioè, quando l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
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