Entro novembre 2006 il Governo è tenuto ad emanare i decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione al rumore e all’amianto. La direttiva sul rumore. La direttiva 200/10/Ce sul rumore, ha come scopo la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per quanto riguarda i danni all’udito, ampliando la precedente direttiva 86/188/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 277/91. La nuova disciplina mira a ridurre l’esposizione all’agente di rischio fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro a minore emissione sonora, così da diminuire i rischi alla fonte, sulla base dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia. Rispetto alla normativa vigente viene ridotto il valore limite di soglia. Il valore limite di esposizione scenda a 87 db(A) (soglia del pericolo). Il valore superiore di esposizione che fa scattare l’azione è fissato in 85 db(A), mentre il valore inferiore di esposizione che fa scattare l’azione resta fissato a 80db (A) (soglia di attenzione ). Effettuata l’identificazione delle sorgenti sonore e valutato il rischio, il datore di lavoro dovrà attuare le misure di natura tecnica: progettazione dell’azienda (dei luoghi e dei posti di lavoro); separazione fisica dei lavori rumorosi (isolamento dalle altre attività); scelta delle attrezzature (a bassa emissione sonora); interventi di in sonorizzazione (schermature, incapsulamenti, trattamenti fonoassorbenti, silenziatori, ecc…); manutenzione programmata (su attrezzature, macchine e locali di lavoro). La direttiva amianto. L’obiettivo della direttiva 200/18/Ce è di ridefinire le misure di protezione per i lavoratori esposti all’amianto. I lavoratori esposti dovranno ricevere una formazione specifica sul rischio e sulle procedure di lavoro in sicurezza. Per tutte le attività che espongono al rischio, la polvere di amianto deve essere ridotta al minimo attraverso le seguenti misure: i lavoratori esposti devono essere nel numero minore possibile; i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un’efficace pulizia e manutenzione; l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro, al più presto possibile, in appositi imballaggi chiusi su cui deve essere apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
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