Impianti IPPC, individuate le migliori tecniche disponibili
04/07/2005

Impianti IPPC, individuate le migliori tecniche disponibili

Con il decreto ministeriale del 31/01/05, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 135 del 1113/06/05, Suppl. ord. n. 107, sono state emanate le linee guida per individuare le migliori tecniche disponibili (meglio note come MTD, o “BAT” dall’inglese - Best available techniques) da rispettare per ottenere, da parte dei gestori degli impianti IPPC, l’autorizzazione integrata ambientale, istituita con il d.lgs. n. 372/99 ed attualmente riformulata con il d.lgs. n. 59/05.Le nuove linee guida si applicano alle attività IPPC, rientranti nelle seguenti categorie dell’allegato I al d.lgs. n. 59/05: cokerie; impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati; impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t. all'ora; impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t. di acciaio grezzo all'ora, b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW, c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t. di acciaio grezzo all'ora; fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t. al giorno; impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t. al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t. al giorno per tutti gli altri metalli; impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t. al giorno.

Tecnicamente, le linee guida formulate dal Ministero dell’Ambiente sono fondate sull’uscente d.lgs. n. 372/99, ma la loro efficacia è stata fatta salva dal neo d.lgs. n. 59/05 (che ha integralmente trasposto la direttiva 96/61/CE, sostituendo integralmente il d.lgs n. 372/99) fino alla piena partenza del nuovo regime, ossia fino all’operatività della Commissione deputata ad elaborare ed aggiornare le migliori tecniche disponibili in questione. Le linee guida saranno prese in considerazione dall’Autorità competente nel rilascio dell’AIA, unitamente ai criteri indicati nell’Allegato IV del d.lgs. n. 59/05, per determinare le BAT, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare dall’applicazione e del principio di precauzione e prevenzione. L’individuazione delle BAT limiterà, pertanto, la possibilità per l’Autorità competente di influire sulle scelte tecnologiche e tecniche compiute dal gestore (a cui spetta la soluzione finale da adottare), e potrà influenzare sul regime delle responsabilità. Se, infatti, la corretta individuazione e applicazione delle BAT potrà giovare al gestore nel caso in cui si verifichino situazioni, anche accidentali, idonee a determinare un danno per la salute o per l’ambiente, sino a escludere totalmente la sua responsabilità, la mancata adozione delle BAT stesse potrà, al contrario, fondare una presunzione di colpa a carico del gestore medesimo.

Ricordiamo che l’art. 5, comma 18, del d.lgsl n. 59/05, stabilisce che i titolari di impianti IPPC esistenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, devono, entro il 30/10/2007, adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’AIA (tra le quali sono incluse quelle sulle migliori tecniche disponibili), salvo che l’AIA non disponga un termine di adeguamento diverso o norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007.

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