Impianti Gestione Rifiuti - Reg. Veneto revoca e sostituzione contributo per il disagio.
31/07/2013

Impianti Gestione Rifiuti - Reg. Veneto revoca e sostituzione contributo per il disagio.

La Regione Veneto con la DGRV n. 452/2013 (rettificata con DGRV n.578/2013) aveva approvato gli importi del contributo ambientale che i Gestori di determinati impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti dovevano versare a favore della Regione e dei Comuni sede degli impianti.

Con la nuova DGRV n.1104 del 28/06/13 è stato disposto quanto segue:

  1. la revoca, con effetto retroattivo delle DGRV n.452 del 10/04/13 e n.578 del 3/05/13, stabilendo l’assoggettamento del contributo alle sole attività di smaltimento di rifiuti in discarica (D1) svolte in impianti con tariffa approvata ai sensi dell’art. 36 della L. R. n.3/2000;
  2. il rinvio dell’applicazione del contributo per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti diversi da quelli di cui al punto precedente, ad un momento successivo;
  3. la conferma della revoca delle DDGR n. 1350/1996, n. 1739/2004, n. 721/2008, n. 2608/2009;
  4. la conferma che il ristoro ai Comuni confinanti, possa essere quantificato non oltre il 20% del contributo riconosciuto al Comune sede di impianto ed attingendo le somme all’interno della quota riconosciuta al Comune disagiato stesso, nel rispetto di specifici criteri;
nel caso in cui il Gestore dell’impianto di discarica e l’Amministrazione comunale, avessero provveduto o intendessero regolare i loro rapporti mediante apposita convenzione, l’ammontare del contributo ambientale stabilito con la presente delibera dovrà essere considerato quale limite massimo escutibile.

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