Gas serra, comunicazione annuale delle quote
18/04/2006

Gas serra, comunicazione annuale delle quote

Il decreto DEC/RAS/115/2006, pubblicato sul sito www2.minambiente.it, ha definito i contenuti, il formato e le modalità della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra che gli impianti autorizzati devono trasmettere annualmente, entro la fine di marzo, al Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente. In particolare, il decreto stabilisce che la comunicazione delle emissioni di CO2 va redatta secondo uno dei formati pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambientee con le informazioni ivi indicate; è ritenuta valida ed efficace al fine degli obblighi contenuti nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, se corredata di relativo attestato di verifica (rilasciato da un organismo riconosciuto); deve essere sottoscritta dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato. La prima comunicazione andava inviata entro il 30 marzo 2006 a RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it. La comunicazione è considerata valida ed efficace ai fini degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra se l'attestato di verifica contiene un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi". Nel caso in cui la comunicazione non pervenga all'Autorità Nazionale Competente entro il termine previsto o pervenga priva dell'attestato di verifica, l'Autorità Nazionale Competente provvederà a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità Nazionale Competente provvederà, inoltre, affinchè il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non venga annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni. Nel caso in cui la comunicazione sia accompagnata da un attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, l'Autorità Nazionale Competente, tenendo conto anche delle informazioni contenute nell'attestato di verifica e nel rapporto di verifica rilasciato dall'organismo che ha svolto l'attività di verifica, provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative.

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato

Cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti

X
Questo sito utilizza cookie tecnici anonimi per garantire la navigazione e cookie di terze parti per monitorare il traffico e per offrire servizi aggiuntivi come ad esempio la visualizzazione di video o di sistemi di messaggistica. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di terze parti possono tracciare la tua attività e verranno installati solamente cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie". Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando su uno dei due pulsanti dichiari di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
MAGGIORI INFORMAZIONI