Da qualche giorno, sul sito del Ministero dell’Ambiente, www2.minambiente.it, è stato pubblicato il decreto sulle quote di anidride carbonica (CO2) assegnate agli impianti italiani autorizzati ad emettere gas ad effetto serra, per il periodo 2005-2007. Nell’immediato, l’autorità competente, rilascerà le quote di CO2 per gli anni 2005 e 2006, mentre quelle assegnate per l'anno 2007 verranno rilasciate entro il 28 febbraio 2007. Sarà poi un decreto del Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente ad assegnare agli impianti nuovi le quote di emissioni di CO2 per il periodo 2005-2007. Il rilascio delle quote di CO2 verrà effettuato attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni. Tale registro è predisposto e gestito dall’Apat (l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i servizi Tecnici), per una accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate. Adempimenti. I gestori degli impianti esistenti, autorizzati ad emettere gas ad effetto serra, devono presentare all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i servizi Tecnici, entro il 6 marzo 2006, una domanda di iscrizione secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'Agenzia: www.apat.it. Ulteriore adempimento è la comunicazione annuale sulle emissioni dell’anno precedente. Il gestore di impianto deve, infatti, inviare al Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ciascun anno una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente da predisporre secondo modalità ancora da definire. La prima dichiarazione, relativa alle attività e alle emissioni dell'anno 2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006. La comunicazione deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto. Tale verifica mira accertare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica si considera positiva qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. Il verificatore dovrà comunicare i risultati della verifica di congruenza all'Autorità Nazionale Competente contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non sia corredata da attestato di verifica, il Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente provvederà affinchè il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
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