Gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) - Nuove disposizioni
09/06/2014

Gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) - Nuove disposizioni

In materia di gas fluorurati ad effetto serra (costituiti da HFC, PFC e SF6), dal 01/01/2015 entrerà in vigore il Reg. n.517/2014 che abroga l’attuale normativa europea vigente costituita dal Reg. n.842/2006 e detta misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso di tali gas. Inoltre, entro il 01/01/2017 gli Stati membri dovranno definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della nuova disciplina.

Il nuovo regolamento:

  • stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione degli FGAS;
  • impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da FGAS;
  • definisce i requisiti per particolari usi degli FGAS;
  • stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio (mercato delle quote cui devono partecipare produttori e importatori) di idrofluorocarburi (HFC); dal 01/01/17 le apparecchiature caricate con gas HFC potranno essere immesse in commercio solo se tali gas sono considerati all'interno del sistema di quote trasferibili.

Come principio generale dovranno essere prese le dovute precauzioni per prevenire le perdite degli FGAS ed adottate tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la loro perdita.

L'immissione in commercio è disciplinata dal Capo III, in particolare dall'art. 11 del regolamento che indica le restrizioni al commercio di prodotti e apparecchiature elencati in uno specifico allegato.

Dal 2015 sarà operativo (con alcune deroghe) il divieto di utilizzo di FGAS con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500; mentre dal 2018 si applicherà il divieto all’utilizzo dell'esafluoruro di zolfo (SF6) nella lavorazione del magnesio anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg/anno.

Fino al 1/01/2030 il divieto d'uso non si applica a specifiche categorie di gas fluorurati a effetto serra, ovvero:

a) FGAS rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati conformemente etichettati;

b) FGAS riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

In materia di controllo periodico delle perdite sono coinvolti i seguenti impianti (con disposizioni specifiche per quelli ermeticamente sigillati, per i commutatori elettrici e per le apparecchiature antincendio):

  • apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici;
  • cicli Rankine a fluido organico;

con dotazione di FGAS, non contenuti in schiume, in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente.

Al fine di determinare la tipologia e la periodicità dei controlli, che possono essere svolti solo da persone fisiche certificate conformemente alle disposizioni del nuovo regolamento, è necessario calcolare le tonnellate di CO2 equivalente a partire dalla carica di gas nel circuito. Per alcune tipologie di gas le relative tonnellate di CO2 equivalente corrispondono a meno di 3 kg di carica di gas e, quindi, saranno soggette a controlli anche apparecchiature contenenti meno di 3 kg di FGAS. Proprio per questo tali apparecchiature saranno soggette ai controlli a partire dal 01/01/2017.

Il controllo delle perdite deve essere svolto da personale certificato, così come lo devono essere le imprese che effettuano l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature sopra elencate. In particolare, gli attuali certificati ed attestati di formazione emessi a norma del Reg. n.842/2006 restano validi conformemente alle condizioni per cui sono stati originariamente rilasciati.

Se l’apparecchiatura contiene FGAS in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente essa deve essere munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avvisi determinati soggetti in caso di perdite.

Le apparecchiature devono, infine, essere dotate:

  • di specifica etichettatura;
registri, contenenti specifiche informazioni, in caso contengano una quantità di gas pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente; tali registri devono essere conservati per almeno 5 anni e devono essere messi a disposizione in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti.

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