Formazione RSPP e ASPP, definite le linee interpretative
05/01/2007

Formazione RSPP e ASPP, definite le linee interpretative

La Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome, con l’Accordo del 5 ottobre 2006, detta le linee guida interpretative in tema di requisiti professionali che devono possedere il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto già delineato dal precedente Accordo del 26 gennaio 2006. La riforma di tali figure professionali iniziò nel 2003 con la definizione, nell’art. 8-bis del d.lgs. n. 626/94, dei requisiti e delle capacità che devono possedere gli Aspp e i Rspp: possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione, disciplinati dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. La disciplina sulla formazione è stata poi attuata con l’Accordo di gennaio, che ha però generato dubbi interpretativi a cui si è data risposta con le nuove linee interpretative. Le linee interpretative precisano che i contenuti del primo Accordo rappresentano uno standard minimo di riferimento per il quale è prevista una sperimentazione biennale volta a verificare la validità dei processi disciplinati. Tale Accordo prevede quattro percorsi di formazione e aggiornamento (3 moduli A, B, C, e un aggiornamento da ripetersi ogni quinquennio). Le nuove linee guida precisano che: il modulo A è propedeutico ai moduli B e C e costituisce credito formativo permanente; il modulo B non è propedeutico al modulo C, e il credito formativo ottenuto vale 5 anni (per cui alla scadenza scatta l’obbligo di aggiornamento), e deve essere effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume la nomina di Rspp o di Aspp; il modulo C vale per tutti i macrosettori di riferimento e costituisce credito formativo permanente. Per tutti e tre i moduli è da escludersi nella fase di sperimentazione il ricorso alla formazione a distanza (FAD), in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la fase di rodaggio del sistema. In merito alle verifiche di apprendimento, si stabilisce che quelle intermedie rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre quelle finali sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. La partecipazione ai corsi di formazione andrà registrata sul “libretto formativo del cittadino” se adottato, oppure documentata da idonea certificazione dal soggetto formatore. Nota importante, la formazione effettuata prima della pubblicazione dell’Accordo del 26/01/06 potrà essere riconosciuta se i soggetti formatori possedevano, al momento dell’erogazione della stessa, le caratteristiche, anche organizzative, previste dall’Accordo. L’attivazione dei nuovi corsi dovrà avvenire entro il 14 febbraio 2007.

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