L’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Circolare n.1197 del 31 maggio 2007 si è occupata delle fideiussioni per l’iscrizione all’Albo in coerenza con le nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs 152/06. Infatti con il D.M. 8 ottobre 1996 e ss.mm. (modalità e importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti) e con D.M 5 luglio 2005 (modalità e importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione delle imprese che effettuano la bonifica dei siti inquinati) erano stati approvati gli schemi dei contratti fideiussori che dovevano essere stipulati ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata l’iscrizione all’Albo. E ciò allo scopo di fornire un idonea garanzia finanziaria a copertura ad es. delle eventuali obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di recupero allo stato originario, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente che dovessero derivare in dipendenza della loro attività. Ebbene come detto, a fronte del D.Lgs 152/06, era stata rilevata l’opportunità di modificare i suddetti schemi contrattuali nelle parti in cui si rinvia all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ormai abrogato e sostituito dalla parte VI del D.Lgs 152/06. Pertanto, il Comitato Nazionale dell’Albo, nell’attesa di un aggiornamento in via normativa, ha disposto, con la Circolare in commento, in primo luogo che negli schemi di contratto dove sono riportate le parole “ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349”, le stesse devono venire sostituite con le seguenti: “ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”. Secondariamente, poi,che la lettera “b) dell’articolo 6” dei vecchi schemi di contratto deve essere sostituita con il seguente inciso: “b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo”. Per mezzo della Circolare n.1131 del29 maggio 2007, invece, l’Albo ha chiarito che in caso di fallimento di un impresa iscritta la curatela fallimentare può trasferire ad altro soggetto l’iscrizione all’Albo, purchè unitamente all’azienda, o al ramo d’azienda, cui appartiene l’iscrizione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del DM 406/98 e di quanto stabilito dallo stesso Comitato Nazionale in materia di variazioni dell’iscrizione.
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