Segnaliamo un’importante Sentenza della Cassazione (Sez. III Penale, Sent., n. 15500/12) in ordine al reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, del d.lgs n. 152/06, per avere, installato un impianto comportante emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
Il giudice aveva accertato l’installazione di un impianto di verniciatura industriale in un capannone non munito della prescritta autorizzazione ed ha affermato che, indipendentemente dall’effettiva messa in funzione dell’impianto, costituisce reato ai sensi dell’art. 279 la sua installazione senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 269 non è più soggetta ad autorizzazione l’installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì la realizzazione dello stabilimento nel suo complesso, dovendo intendersi con tale termine l’insieme delle attività esercitate nel medesimo luogo mediante uno o più impianti o macchinari.
Sicché l’installazione o modificazione del singolo impianto o attività nell’ambito dello stabilimento non è di per sé soggetta ad autorizzazione (c. 1 art. 269).
È, però soggetta ad autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo, la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti una variazione delle emissioni in atmosfera (c. 8 art. 269) e, quindi, anche l’installazione o modificazione di impianti che la determinino.
Ai sensi dell’art. 279, c. 1, è punito con sanzione penale l’inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l’esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
Ed è, altresì, soggetta a sanzione penale, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa.
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