Il decreto legislativo n. 216/06 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno scorso) recepisce interamente la direttiva 2003/87/CEE, che ha istituito il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra. Al riguardo, si ricorda che la direttiva era stata parzialmente recepita con la legge n. 316/04, con cui è stato introdotto l’obbligo di un’autorizzazione ad emettere gas serra per i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I, della direttiva 2003/87/CE. Il nuovo provvedimento disciplina l’iter per l’entrata a regime del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra e definisce la procedura autorizzativa che gli impianti elencati negli allegati A e B dello stesso devono rispettare. In realtà per la partenza effettiva del mercato delle quote l’Italia è ancora in stand-by per le difficoltà operative del Registro delle quote. Il registro, tenuto dall’Apat, l’Agenzia di protezione nazionale dell’ambiente, serve per annotare le quote di emissione rilasciate dagli impianti già autorizzati e per la restituzione annuale delle quote. L’Autorità deputata a gestire gli adempimenti in materia è il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE istituito presso laDirezione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Comitato deve: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato a livello ministeriale; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione ministeriale; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti; e) rilasciare ed aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra; f) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate; g) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività; h) irrogare le sanzioni; i) rilasciare quote in cambio di CER (riduzione delle emissioni certificate) ed ERU (unità di riduzione delle emissioni). Il decreto detta anche l’impianto sanzionatorio. Ad esempio chi esercita l’attività senza l'autorizzazione, sarà soggetto ad una sanzioneamministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento (triennio che ha avuto inizio il 1°gennaio 2005) e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi (quinquenni a partire dal 1°gennaio 2008). Invece il gestore dell'impianto che non comunica le informazioni per l’assegnazione delle quote di emissione nei tempi e con le modalita' stabilite dal Comitato sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
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