ECO-Codice al restyling
12/10/2006

ECO-Codice al restyling

Sono in arrivo per fine anno le prime correzioni al Testo Unico ambientale, il D.Lgs. n. 152/06. La bozza di decreto introduce importanti modifiche in materia di rifiuti e acque. In particolare vengono riviste le norme sugli scarichi, sul servizio idrico integrato, sulle Authority di vigilanza, e le norme che contengono alcune preziose definizioni tecniche, in particolare quelle di rifiuto, di sottoprodotto e materia prima secondaria. La bozza prevede una rigorosa disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in azienda. Non ci sarebbe più la possibilità di utilizzare il termine massimo dei tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti, ma al raggiungimento automatico dei 20 metri cubi i rifiuti prodotti devono essere immediatamente raccolti e portati allo smaltimento. In questo modo viene abrogato quanto previsto dal codice ambientale, che, a seconda dell’attività, prevedeva per l’impresa la possibilità di optare per il regime temporale (imprese con molti rifiuti) o per quello quantitativo (piccole imprese). Viene di fatto cancellata la disciplina sulle materie prime secondarie e sul sottoprodotto. In pratica la definizione di sottoprodotto sopravvive soltanto nell’articolo dedicato alle “terre e rocce di scavo anche di gallerie” (che diventano sottoprodotti ottenuti dalle attività di edificazione e di costruzione di infrastrutture). Per i rifiuti non pericolosi torna l’obbligo del Mud, il modello unico di dichiarazione ambientale, che va comunicato annualmente, entro il 30 aprile, alle Camere di commercio. L’obbligo è stato infatti soppresso con l’introduzione del testo unico ambientale. Per quanto riguarda gli scarichi, viene ripristinata la vecchia nozione di scarico basata sul concetto di immissione diretta tramite condotta che il d.lgs. n. 152/06 aveva cancellato. L’iter di approvazione è ancora lungo, la bozza deve infatti passare prima all’approvazione del Consiglio dei Ministri e successivamente alla commissione ambiente della camera. Le correzioni così introdotte dovrebbero impedire che l’Italia venga sottoposta ad ulteriori procedure di infrazione da parte della UE.

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