Divieto di fumo sui luoghi di lavoro: si ricordano le sanzioni
29/01/2010

Divieto di fumo sui luoghi di lavoro: si ricordano le sanzioni

Ricordiamo come la normativa che vigeva sul divieto di fumo, ante 2003, riguardava solo alcuni luoghi pubblici (sale corse, cinema, ospedali, scuole,..) e tutelava solo i lavoratori impiegati in particolari attività per le quali il fumare sarebbe stato pericoloso (lavoro in sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizione ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni).

La svolta decisiva si è avuta con la Legge 16 gennaio 2003 n.3 (art. 51), “Tutela della salute dei non fumatori” entrata in vigore nel 2005 con la quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

In virtù di detta, per vigilare sul rispetto del divieto dovevano, e devono, essere nominati degli addetti autorizzati ad elevare multe.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità, assicurare l'ordine all'interno dei locali dove vige il divieto, nonché i conduttori dei locali pubblici, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, i cartelli elaborati ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

I cartelli devono essere adeguatamente visibili e ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

Nell’Accordo 16 dicembre 2004 si è raccomandato poi ai datori di lavoro nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l’inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti come da D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

• dell’art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)

• e/o dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)

• e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell’art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

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