DECRETO FARE: terre e rocce da scavo
10/09/2013

DECRETO FARE: terre e rocce da scavo

Dal 20/08/13 è in vigore il testo definitivo del cosiddetto Decreto Fare. Infatti, il D.L. n. 69/2013 (commentato nell’Aggiornamento Normativo di Giugno 2013) è entrato in vigore il 21/06/13 ed è stato convertito con la legge n. 98 del 09/08/13.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo sono state introdotte delle procedure semplificate, sotto il controllo di ARPA, applicabili ai cantieri di piccole dimensioni (produzione di materiali inferiore a 6000 metri cubi) e ad attività / opere non soggette a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale.

Sono, inoltre, state abrogate le disposizioni recentemente emanate con la legge emergenze ambientali (L. n.71/2013).

Con la conversione in legge, non sono state apportate modifiche all’art. 41 comma 2 del decreto originario, perciò l’art. 184-bis – Sottoprodotto del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) rimane integrato con un nuovo comma che stabilisce che le procedure previste dal DM n.161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) si applicano solo ai materiali che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

In estrema sintesi i riferimenti normativi per la gestione delle terre e rocce da scavo sono ora i seguenti:

  1. attività / opere soggette a VIA o AIA à DM n. 161/2012;
  2. attività / opere / cantieri non soggetti a VIA o AIA àDecreto Fare.
Al di fuori delle procedure previste dal DM n.161/2012 e dal Decreto Fare ai materiali da scavo si applica la disciplina sui rifiuti.

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