Dati genetici a fini di cura e ricerca: consenso informato, misure di sicurezza
05/06/2007

Dati genetici a fini di cura e ricerca: consenso informato, misure di sicurezza

Sono state definite dal Garante per la privacy le regole per la raccolta e l’uso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. Dal 1 aprile scorso quindii medici, in particolare genetisti, gli organismi sanitari, i laboratori di genetica, gli istituti di ricerca, i farmacisti, gli psicologi, gli assistenti tecnici, i difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare, le rappresentanze diplomatiche o consolari, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione generale in oggetto, che avrà efficaciasino al 31 dicembre ‘08 . Infatti sino ad ora, sebbene la normativa sulla privacy prevedesse che chi usava dati genetici potesse farlo solo sulla base di un’Autorizzazione ad hoc del Garante, tale autorizzazione non era ancora stata emanata e l’uso di questi dati era disciplinato solo in via transitoria nell’ambito delle prescrizioni generali impartite dall’Autorità per i dati di carattere sanitario. L’Autorizzazione in commento fissa dunque per la prima volta in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d’ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto, come si evince dai suoi destinatari, ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. Dovendo in questa sede sintetizzare le principali regole fissate dal Garante ne sottolineiamo alcune: modalità di raccolta e trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per accertare in modo univoco l’identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono essere tenuti separati già al momento della raccolta. Informativa: salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, sarà necessario informare l’interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici sarà obbligatorio il consenso scritto dell’interessato; il consenso sarà revocabile in ogni momento. Nascituri: il consenso per i test genetici relativi ai nascituri dovrà essere espresso dalla madre e se l’esame può rivelare l’insorgenza di patologie del padre, anche da quest’ultimo. Misure di sicurezza: i dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura; potranno essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione; per l’acceso ai locali possono essere previsti anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formato elettronico si deve usare la posta elettronica certificata. Conservazione: i campioni biologici e i dati genetici non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati. Diffusione: i dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata. Viene inoltre ribadito il divieto di usare dati genetici da parte del datore di lavoro e da parte delle assicurazioni. Come detto l’Autorizzazione in commento ha efficacia dal 1 aprile ‘07 al 31 dicembre ‘08 ed i soggetti che al momento della pubblicazione in G.U. non erano in regola con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa potranno beneficiare di un periodo di cinque mesi per adeguarsi.

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