data pubblicazione 06-06-2006
06/06/2006

data pubblicazione 06-06-2006

Il 14 giugno 2006 entrano in vigore le nuove norme che disciplinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Ad introdurle è il d.lgs. n. 195/06 che, modificando direttamente la legge 626/94, aggiunge lo specifico titolo V-bis. La disciplina introdotta dal nuovo provvedimento sostituisce l'analoga normativa contenuta nel d.lgs 277/91 (il cui Capo IV è ora abrogato), conservandone tuttavia l'architettura di base. Gli obblighi generali del datore di lavoro restano dunque quelli di procedere ad una specifica valutazione del rumore presente nei luoghi di lavoro e, di conseguenza, attivarsi per eliminare o ridurre al minimo le fonti di inquinamento acustico rilevate come pericolose per i lavoratori. Le soglie di rumorosità che obbligano il datore ad adottare specifiche misure di tutela sono - analogamente a quanto previsto dall'uscente d.lgs 277/91 - modulate su tre livelli; la vera novità è un leggero abbassamento del livello di rumore tollerato. Analoghe, seppur leggermente rinforzate, appaiono le misure di tutela che il datore di lavoro deve adottare. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di adeguamento, infatti le nuove norme entreranno a regime a partire dal 14 dicembre 2006. Più tempo ci sarà invece per i settori della musica e delle attività ricreative, per i quali le nuove norme sul rumore saranno obbligatorie dal 15 febbraio 2008, mentre si va al 15 febbraio 2011 per il settore della navigazione aerea e marittima. Sul piano sanzionatorio per il datore di lavoro è prevista la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro in caso di omessa valutazione dei rischi legati al rumore o omessa documentazione dei risultati, stessa pena, ma per il datore di lavoro o il dirigente, nei seguenti casi: valutazione dei rischi condotta senza il rispetto dei criteri dettati dalle nuove norme, omessa adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, omessa fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, omessa limitazione del rumore al di sotto dei valori massimi di esposizione, omessa formazione ed informazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria, omessa adozione delle misure di tutela dei lavoratori connesse al regime in deroga. Il nuovo provvedimento, che dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, aggiorna infine il titolo del d.lgs. n. 626/94 che ora diventa «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato

Cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti

X
Questo sito utilizza cookie tecnici anonimi per garantire la navigazione e cookie di terze parti per monitorare il traffico e per offrire servizi aggiuntivi come ad esempio la visualizzazione di video o di sistemi di messaggistica. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di terze parti possono tracciare la tua attività e verranno installati solamente cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie". Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando su uno dei due pulsanti dichiari di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
MAGGIORI INFORMAZIONI