Dal 2009 certificazione energetica degli edifici
16/01/2008

Dal 2009 certificazione energetica degli edifici

Nella Finanziaria 2008 all’art. 1 commi 288, 289 e art. 2 comma 282 s’è inteso dare un importante impulso verso la meta del risparmio energetico negli edifici e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Comma 282 dell’art. 2 prevede, infatti, sia per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 192/05 e ss.mm. che per le ristrutturazioni, il rilascio del certificato di agibilità subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio. Mentre il Comma 288 dell’art 1 prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2009, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. In poche parole quindi da quella data per iniziare a costruire un nuovo immobile ed ottenere presso i Comuni i permessi di costruire, sarà necessario produrre la predetta certificazione energetica o comunque in attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali e/o regionali, quantomeno l’attestato di qualificazione energetica come previsto dall’allegato E del D.lgs 192/05. Ricordiamo che la classificazione energetica di un edificio promana da norme comunitarie e consente di assegnare ad ogni immobile o appartamento una classe di prestazione energetica che parte dalla lettera A, per gli edifici più efficienti ossia che consumano meno, a G per quelli che consumano di più ovvero abbisognano di maggiore energia per metro quadrato utile (nel caso di immobili residenziali o assimilabili) espresso in kWh/mq anno. In questo modo anche i consumatori acquirenti di immobili potranno valutare questi dati al momento dell’acquisto o della stima sapendo che evidentemente un immobile di classe F consumerà molta più energia più di uno di classe B e quindi privilegiare l’acquisto di edifici più efficienti. Il comma 289 poi, modifica l’articolo 4 del T.U. dell’Edilizia (DPR 380/01 e ss.mm.) disponendo che, sempre dal 1 gennaio 09, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima dovrà essere di 5 kW.

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