D.U.R.C. per i datori di lavoro che fruiscono di benefici normativi e contributivi.
12/12/2007

D.U.R.C. per i datori di lavoro che fruiscono di benefici normativi e contributivi.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Decreto del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, ha disciplinato il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che verrà richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il D.U.R.C. e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il D.U.R.C. deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento. Esso è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per i datori di lavoro dell'edilizia il D.U.R.C. può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale più rappresentative sul piano nazionale. Il D.U.R.C. e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Mentre per i crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso, ed in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile e, solo nel settore degli appalti privati, può avere validità trimestrale.

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