
10/02/2014
CONTATORI ACQUA E CALORE - Controlli metrologici
| | Con il DM n. 155 del 30/10/13 (in vigore dal 23/01/04) sono definiti i criteri di verifica per l’esecuzione dei controlli successivi all’istallazione sui contatori dell’acqua e di calore con l’obiettivo di uniformare le procedure tecniche da seguire nelle verifiche effettuate dagli organismi accreditati e nei controlli svolti dalle Camere di commercio.
Il decreto definisce quale titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
I criteri di verifica si applicano a:
- contatore dell’acqua: lo strumento atto a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, a uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;
- contatore di calore: lo strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore.
In particolare il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di caloreha l’obbligo di:
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all’Unioncamere: la data d’inizio e di fine dell’utilizzo indicandone l’eventuale uso temporaneo ed una serie di dati tecnici;
- garantire il corretto funzionamento del contatore;
- conservare la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico rilasciato dal fabbricante o dall’organismo autorizzato durante l’effettuazione della prima verifica periodica;
- mantenere l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.
Il titolare del contatore deve, inoltre, richiedere la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dello strumento se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Infine, il decreto definisce le seguenti scadenze:
- entro il 23/07/14 comunicazione alla CCIAA dei dati e delle informazioni non connessi alla verificazione;
entro il 23/07/15 esecuzione della verificazione periodica del contatore dell’acqua e/o del calore. |