CONTATORI ACQUA E CALORE - Controlli metrologici
10/02/2014

CONTATORI ACQUA E CALORE - Controlli metrologici

Con il DM n. 155 del 30/10/13 (in vigore dal 23/01/04) sono definiti i criteri di verifica per l’esecuzione dei controlli successivi all’istallazione sui contatori dell’acqua e di calore con l’obiettivo di uniformare le procedure tecniche da seguire nelle verifiche effettuate dagli organismi accreditati e nei controlli svolti dalle Camere di commercio.

Il decreto definisce quale titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

I criteri di verifica si applicano a:

  • contatore dell’acqua: lo strumento atto a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, a uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;
  • contatore di calore: lo strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore.

In particolare il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di caloreha l’obbligo di:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all’Unioncamere: la data d’inizio e di fine dell’utilizzo indicandone l’eventuale uso temporaneo ed una serie di dati tecnici;
  • garantire il corretto funzionamento del contatore;
  • conservare la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico rilasciato dal fabbricante o dall’organismo autorizzato durante l’effettuazione della prima verifica periodica;
  • mantenere l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.

Il titolare del contatore deve, inoltre, richiedere la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dello strumento se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Infine, il decreto definisce le seguenti scadenze:

  • entro il 23/07/14 comunicazione alla CCIAA dei dati e delle informazioni non connessi alla verificazione;
entro il 23/07/15 esecuzione della verificazione periodica del contatore dell’acqua e/o del calore.

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