Il Ministero del Lavoro, ha fornito con la nota n. 25/I/0018453 del 19 dicembre 2008,dei chiarimenti in merito alla consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto cartaceo. Si era chiesto se la consegna al RLS di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale)contenente il DVR dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell'unità stessa poteva costituire, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 18 comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 81/2008 che richiede di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)".
Ebbene il Ministero sul punto ha precisato che l'articolo 18 comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 81/2008, non ha specificato tuttavia le modalità di consegna edha ricordato, inoltre, che il comma 5 dell'art. 53 stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Peraltro il Ministero ritiene che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del RLS lo stesso abbia diritto alla materiale consegna del documento, ovviamente in copia, necessario per svolgere appieno le sue funzioni.
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