Comunitaria 2004, le novita’ per le attrezzature di lavoro
17/05/2005

Comunitaria 2004, le novita’ per le attrezzature di lavoro

La Legge comunitaria n. 62 del 18/04/05 (pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27/04/05 Suppl. ord. n. 76) ha modificato l’art. 36 (contenete disposizioni sulle attrezzature di lavoro) e l’allegato XV (contenente prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche) del d.lgs. n. 626/94. Le nuove norme mirano ad innalzare gli standard di sicurezza per le attrezzature di lavoro, chiarendo quale deve essere l’approccio alla sicurezza dei sistemi di comando per le attrezzature di lavoro già in servizio al momento dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine. In particolare, si precisa quali funzioni dei sistemi di comando devono essere garantite a favore della sicurezza dei lavoratori addetti alle macchine a qualunque titolo.

Le nuove prescrizioni sulle attrezzature di lavoro. All’allegato XV del d.lgs. n. 626/94 sono state aggiunte le seguenti prescrizioni minime per le attrezzature di lavoro: la persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro; la rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocita', pressione, ecc…) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto; l'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta; se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. Il datore di lavoro dovrà, entro il 12/11/2005, adeguare ai nuovi requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31/12/96 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

Fino a quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti, il datore di lavoro dovrà adottare le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Quindi il datore di lavoro, che non l’avesse già fatto, dovrà provvedere immediatamente ad una specifica analisi tecnica per poi procedere a una pianificazione degli interventi nell’attesa dei quali dovranno essere adottate idonee misure alternative a quelle tecniche.

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