Comunicaz. relative al 2007 per Registro Europeo Emissioni e trasferimenti inquinanti
28/04/2008

Comunicaz. relative al 2007 per Registro Europeo Emissioni e trasferimenti inquinanti

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare contenente delle indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. L'articolo 5 Regolamento predetto prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all'allegato I dello stesso Regolamento, al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a) le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all'articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c) i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato II, colonna 1b.

I predetti gestori dovranno anche comunicare all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all'allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità. In applicazione a quanto detto quindi, i gestori predetti dovranno inviare la comunicazione relativa all'anno 2007 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale. La comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno p.v. per via telematica e detta comunicazione costituirà l’adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59 (Dichiarazione INES, MUD - Capitolo 2 - Emissioni).

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