Con la DGRV n. 122 del 10/02/15, nell'ambito della tutela e risanamento dell'atmosfera, è stata estesa a tutto il territorio regionale la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art. 182 comma 6 bis del Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.).
Una delle fonti di inquinamento atmosferico è rappresentata dalle emissioni derivanti dalla combustione in loco dei residui vegetali la quale, peraltro, è sempre stata considerata un'antica pratica agricola.
Sull'espletamento di detta attività si è registrata in questi ultimi tempi una diffusa confusione interpretativa derivante dall'intreccio della normativa nazionale, leggi regionali e prassi applicative spesso tra loro in palese antitesi. Da ultimo con la conversione in legge del D.L. n. 91/2014 è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola.
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