Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno (la numero 146) il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato che i decreti di attuazione della delega ambientale (c.d. Testo unico ambiente, d.lgs. n. 152/06) non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. La ragione giuridica di questo blocco è il fatto che non sono stati registrati dalla Corte dei Conti. Lo stop ha riguardato tutti e 17 i decreti attuativi datati 2 maggio e pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo stesso mese. Tra le materie disciplinate dai decreti. Terre e rocce da scavo. Al riguardo due erano i decreti. Il primo semplificava le procedure amministrative per i cantieri che producono meno di seimila metri cubi di materiali. In particolare, le imprese potevano avviare le attività di scavo inviando all’Arpa un’autocertificazione in cui attestavano di non usare prodotti inquinanti. Eliminato anche il decreto che definiva i criteri di analisi e campionamento delle terre e rocce da scavo e i limiti di inquinanti contenuti in questi materiali. Registro di carico e scarico dei rifiuti. Il decreto approvava i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti. Adesso le imprese dovranno tornare al registro di cui al d.m. 148/1998 sulla base dell’art. 190 del d.lgs. n. 152/06 che è perfettamente vigente. Tale norma prevede che i soggetti obbligati devono redigere i registri sul consueto bollettario conforme agli allegati A e B al d.m. 148/98. E’ possibile utilizzare carta formato A4 regolarmente numerata. Il registro va numerato e vidimato con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. La vidimazione non è più necessaria e, quindi, la numerazione è apposta dall’impresa. I tempi di annotazione delle operazioni restano questi: produttore/detentore, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; trasportatore, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; recuperatore/smaltitore, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico; commerciante ed intermediario senza detenzione e consorzi, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione. Le quantità sono annotate in kg o in litri o in metri cubi. I registri dei rifiuti non pericolosi possono essere sostituiti dalle scritture contabili. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. Il provvedimento disciplinava la nuova Autorità che deve sostituire il comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti. Aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato. Questi due decreti disciplinavano modalità e termini secondo cui effettuare gli affidamenti tramite gara.
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