Circolare: impianti di combustione – emissioni in atmosfera – scadenza 01/01/2023
14/10/2022

Circolare: impianti di combustione – emissioni in atmosfera – scadenza 01/01/2023

Impianti di Combustione – Emissioni in Atmosfera – scadenza 01/01/2023

SOGGETTI INTERESSATI

Stabilimenti in cui sono presenti MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ESISTENTI,
ovvero
impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas:
- messi in esercizio prima del 20/12/2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente
- previsti in una Autorizzazione alle emissioni o in una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o in una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;


SCADENZE E ADEMPIMENTI

Al fine di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera è necessario:

1. dal punto di vista amministrativo presentare istanza di autorizzazione entro:
a) 1 gennaio 2023 in caso di impianti di potenza termica nominale maggiore a 5 MW,
b) 1 gennaio 2028 in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW

2. dal punto di vista tecnico rispettare nuovi limiti alle emissioni a far data rispettivamente dal 01/01/25 e dal 01/01/2030.

Nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalle nuove disposizioni, il gestore non ha necessità di presentare richieste di autorizzazione, ma entro i medesimi termini deve comunicare tale condizione all’autorità competente.

Entro i termini sopra indicati devono essere presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;

b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

c) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;

d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.


Ai fini della determinazione della potenza termica nominale si considerano come un unico impianto: “i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione”. A tal scopo non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.

Lachiver Servizi è a disposizione per la corretta interpretazione della norma e per la consulenza operativa.

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