Con la legge n. 308/2004 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più Decreti legislativi di riordino di vari settori della Il Ministero delle attività produttive, con la circolare n. 6649/05, ha chiarito se cassoni e contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati «accessori di sollevamento» ai sensi delle disposizioni del d.p.r. n. 459/1996 (direttiva macchine). Il Ministero, dopo aver consultato un gruppo di lavoro istituito per la gestione delle problematiche emergenti dall'attivita' di sorveglianza del mercato delle macchine e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, ha comunicato che i cassoni e i contenitori non rientrano in nessuna delle definizione dell'allegato I al citato decreto n.459/1996, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare. Non essendo, quindi, ne' accessori di sollevamento, ne' accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva macchine. Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti prodotti non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della direttiva macchine relative a: predisposizione del fascicolo tecnico; redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita'»; apposizione della marcatura CE; redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso. Cio' comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze». In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su: portata e sovrapponibilita', caratteristiche dimensionali, peso nominale, identificazione del carico massimo e di utilizzazione, identificazione del materiale costitutivo. Al fine di evitare turbative di mercato e consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie scelte, il Ministero ha precisato che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno: 1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere la dichiarazione di conformita' e dall'apporre la marcatura CE; 2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia' immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformita' e la relativa marcatura CE del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformita' alla direttiva 98/37/CE, nonche' mantenere evidenza documentale dell'adempimento di quanto sopra .
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