Certificazione Energetica: criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi
01/07/2013

Certificazione Energetica: criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi

A far data dal 12/07/13 sarà in vigore il D.P.R. n.75/2013 (in GURI n. 149 del 27/06/13) che, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 (inerente il rendimento energetico nell’edilizia) definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, in conformità alla normativa vigente.

In particolare sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

  • i tecnici abilitati;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, L. n. 99/2009, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • le società di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

I requisiti circa i titoli di studio in possesso dei soggetti sopra elencati sono indicati all’art. 2 comma 2 lettera b del decreto in commento.

Il decreto in oggetto definisce i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e i criteri di controllo, ad opera delle Regioni e delle Province Autonome della qualità del servizio di certificazione energetica.

In Allegato 1 sono fissati i contenuti minimi dei corsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Si segnala, infine, che per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato (rispondente alla definizione del decreto in oggetto), dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata degli adeguamenti.

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