
Certificazione Energetica: criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi
A far data dal 12/07/13 sarà in vigore il D.P.R. n.75/2013 (in GURI n. 149 del 27/06/13) che, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 (inerente il rendimento energetico nell’edilizia) definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, in conformità alla normativa vigente.
In particolare sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, L. n. 99/2009, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- le società di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
I requisiti circa i titoli di studio in possesso dei soggetti sopra elencati sono indicati all’art. 2 comma 2 lettera b del decreto in commento.
Il decreto in oggetto definisce i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e i criteri di controllo, ad opera delle Regioni e delle Province Autonome della qualità del servizio di certificazione energetica.
In Allegato 1 sono fissati i contenuti minimi dei corsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
