Certificati verdi, nuove direttive per particolari produzioni di energia
14/12/2005

Certificati verdi, nuove direttive per particolari produzioni di energia

Il Ministero dell’Ambiente con il decreto del 24 ottobre 2005 (pubblicato in G.U. n. 265/05, Suppl. Ord. n. 184) ha fissato le direttive che regolamentano l’emissione dei certificati verdi per le seguenti produzioni di energia: a) energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l'idrogeno; b) energia elettrica prodotta da impianti statici (vale a dire l’energia prodotta da celle a combustibile); c) energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Per quanto riguarda gli impianti descritti alle lettere a) e b), il diritto ai certificati verdi scatterà se la produzione di energia elettrica comporta una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per gli impianti di cui alla lettera c) il diritto ai certificati verdi è subordinato all’osservanza delle prescrizioni dettate dall’allegato A del nuovo decreto. Per il riconoscimento del diritto ai certificati verdi il produttore dovrà inoltrare, al Gestore della rete, una domanda di “qualifica dell’impianto”. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Il diritto ai certificati è riconosciuto agli impianti “qualificati” ed entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004. Nel caso di impianti non ancora in esercizio la domanda andrà corredata anche da una copia del progetto preliminare dell'impianto. La domanda decade qualora, entro 60 giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La produzione netta di energia elettrica degli impianti ha diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro 30 giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta dell'anno precedente avente diritto ai certificati verdi, corredata da una copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compenserà la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno di riferimento, potrà essere effettuata anche per i due anni successivi.

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