Il Ministero delle Attività produttive con il decreto del 24 ottobre 2005 (pubblicato in G.U.R.I. n. 265/05, Suppl. ord. n. 184) ha aggiornato le direttive sulla produzione obbligatoria di energia derivante da fonti rinnovabili, in attuazione del d.lgs. n. 79/99. Quest’ultimo provvedimento dispone infatti che, al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a partire dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impiantiche, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabilihanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale,nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva al 1° aprile 1999. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh.La quota, che inizialmente è stata stabilita nella misura del 2% della suddetta energia eccedente i 100 GWh è stata successivamente incrementata fino al 2,35% per l’anno 2004, fino al 2,70% per l’anno 2005 e fino al 3,05% per l’anno 2006. Obiettivo finale è raggiungere nel 2010 un livello di energia eco-compatibile sull’intera produzione energetica del paese pari al 22-25%. In attuazione del d.lgs. n. 79/99, il nuovo decreto ha stabilito che i soggetti obbligati alla produzione di energia da fonti rinnovabili hanno diritto ad una certificazione di produzione da fonti rinnovabili denominata "certificato verde". Tale certificato verde deve essere emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente. A tal fine, i produttori e gli importatori di energia elettrica interessati sono tenuti a trasmettere al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni anno un’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Ogni certificato verde ha un valore unitario pari a 50 MWh e avrà una validità di otto anni, più altri quattro per i soli impianti a biomasse. Lo stesso provvedimento ha stabilito l'obbligo per il Gestore del mercato di organizzare una sede per la contrattazione dei certificati verdi tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori/importatori delle energie rinnovabili. Il tutto nell’ambito della gestione economica del mercato elettrico. Il decreto affronta anche il problema della sottoproduzione. Nei casi in cui l’impianto, per qualsiasi motivo, non riesca a produrre energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi (e il produttore non sarà in grado di restituire per l’annullamento i certificati verdi incassati), toccherà al gestore della rete compensare la differenza, trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La nuova disciplina sostituisce quella dettata dal d.m 11/11/99, emanata in attuazione del citato d.lgs. 79/1999.
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