Certificati medici telematici
05/10/2011

Certificati medici telematici

Dal 13 settembre 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di invio “on line” dell’attestazione di malattia da parte del medico curante.

Obblighi del datore di lavoro e i servizi Inps disponibili

Le imprese per entrare nella disponibilità dell’attestato di malattia, che salvo i casi eccezionali, (certificato emesso da un medico specialista non convenzionato, cioè privato cd. certificato bianco; certificati emessi da strutture di pronto soccorso; ricoveri ospedalieri;impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione), non è più consegnato/spedito dal dipendente, hanno a disposizione le seguenti alternative modalità:

- richiedere uno specifico PIN per accedere al servizio “ Consultazione attestati di “malattia”all’interno della sezione “ servizi alle aziende”, secondo la procedura prevista nella circolare Inps n.60/10;

- ricevere on-line dall’Inps le attestazioni di malattia attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui l’azienda dovrà necessariamente essere dotata (circolare Inps n.119/10).

La scelta di tale modalità presuppone l’invio di una specifica richiesta, dalla PEC aziendale ad un indirizzo PEC di una sede Inps, indirizzo reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it- le sedi Inps ricerca per elenchi: posta certificata). Richiedere al dipendente il numero di protocollo del certificato medico trasmesso online (smsm/tel/mail), per poter scaricare direttamente dal sito dell’Inps l’attestazione di malattia. (collegarsi al sito www.inps.it, nella sezione “Servizi Online” -> Elenco di tutti i Servizi -> Consultazione attestati di malattia (seconda scelta), inserendo il codice fiscale del lavoratore e il numero di protocollo, sarà possibile scaricare il certificato medico);

- avvalersi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art,1 co. 1 e 4 della L. n.12/79, che faccia da tramite per la ricezione delle attestazioni.

Poiché tale alternativo sistema è stato previsto per la prima volta dalla circolare n.4/11 della Presidenza del Consiglio, si auspicano chiarimenti operativi da parte dell’Inps che dovrà esattamente descrivere la procedura per la gestione del nuovo incarico.

Obblighi dipendente

All’obbligo di comunicazione tempestiva dell’assenza all’azienda comunicando il NUMERO DI PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO (es. tramite e-mail o SMS), secondo quanto disciplinato dal Ccnl applicato, si aggiunge quello della comunicazione del domicilio durante la malattia, laddove diverso rispetto a quello già noto all’Azienda stessa.

Il dipendente non è più obbligato alla presentazione/invio del certificato cartaceo con le seguenti eccezioni:

- certificato emesso da un medico specialista non convenzionato,( cd. Certificato bianco);

- certificati emessi da strutture di pronto soccorso;

- ricoveri ospedalieri;

- impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione.

E’ onere del dipendente accertarsi dell’effettivo invio online dell’attestazione da parte del medico, in quanto in caso di mancato invio, è il dipendente stesso obbligato a spedire tramite A/R o consegnare in azienda ed all’Inps il documento cartaceo entro 2 giorni dalla data del rilascio.

E’ onere del dipendente conservare il numero di protocollo del certificato medico trasmesso online poiché l’azienda si riserva la facoltà di richiedere al dipendente tale numero poter scaricare dal sito internet dell’Inps il certificato medico.

Fermo restando le conseguenze sanzionatorie da parte dell’Inps nei casi di mancato recapito o tardivo invio del certificato reso con modalità cartacea , l’inadempimento di uno degli obblighi sopra esposti, in quanto inadempimento contrattuale, comporterà l’attivazione a carico del dipendente di una procedura disciplinare, nonché l’eventuale applicazione delle relative sanzioni.

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