Bonifica siti inquinati, le garanzie finanziarie
20/10/2005

Bonifica siti inquinati, le garanzie finanziarie

Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 5 luglio 2005 (G.U. n. 217 del 17/09/05) concernente «Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti» è divenuto operativo l’obbligo di iscrizione alla Categoria 9, dell’Albo nazionale gestione rifiuti, relativa alla bonifica dei siti, e che ha per destinatari tutte le imprese che svolgono tale attività. A tal proposito si deve ricordare che recentemente sono stati approvati i seguenti provvedimenti relativi all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativi alla Categoria 9: a) la deliberazione del Comitato nazionale n. 1 dell’11 maggio 2005 «Disposizioni integrative ed attuative della delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti»; b) la deliberazione del Comitato nazionale n. 2 dell’11 maggio 2005 «Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti»; c) il decreto ministeriale del 5 luglio 2005 «Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti». L’iscrizione alla Categoria 9 viene, dunque, subordinata alla presentazione di «idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta». La garanzia finanziaria, sotto forma di fidjussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo e deve essere conforme allo schema di cui all’allegato A del nuovo decreto. L’ammontare della garanzia fidejussoria è diversificato in relazione alla classe di appartenenza; tuttavia per le imprese che risultino registrate EMAS (secondo il Regolamento comunitario n. 1836 del 1993), verrà applicato il 30% degli importi previsti all’articolo 3 del decreto in commento. Infine, per quanto riguarda il termine entro il quale le imprese devono iscriversi all’Albo, il decreto stabilisce che chi intende effettuare attività di bonifica dei siti inquinati deve iscriversi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (cioè il 16 novembre 2005) e delle delibere del Comitato nazionale dell’albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

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