Il DPR n. 59 del 13/03/2013 (in GURI n. 124 del 29/05/2013) ha introdotto nella normativa nazionale a carattere ambientale un nuovo tipo di provvedimento l’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di seguito AUA).
Tale provvedimento può comprendere i seguenti titoli abilitativi (che in precedenza dovevano essere richiesti in maniera separata):
L’AUA può essere richiesta:
L’AUA non può essere richiesta per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, quando è previsto dalla normativa in materia che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.
L’istanza di AUA deve essere inoltrata dai gestori degli stabilimenti allo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Essa può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo tra quelli da essa sostituiti, elencando i provvedimenti di cui si chiede la sostituzione.
Un futuro decreto definirà il modello di domanda di AUA, nel frattempo si deve presentare la domanda al SUAP comprensiva di tutti gli atti previsti dalle norme di settore relative al provvedimento di cui si chiede rilascio / rinnovo / aggiornamento.
I gestori degli stabilimenti possono non avvalersi dell’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione a carattere generale; anche in questo caso però l’istanza va presentata al SUAP.
I procedimenti avviati prima del 13/06/2013 sono conclusi ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza.
L’AUA ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo modifiche, che intervengano prima di tale periodo. Infatti, il decreto in commento prevede specifiche procedure da seguire a seconda che si tratti di modifiche sostanziali o meno.
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