Autorizzazione Unica Ambientale
05/06/2013

Autorizzazione Unica Ambientale

 

Il DPR n. 59 del 13/03/2013 (in GURI n. 124 del 29/05/2013) ha introdotto nella normativa nazionale a carattere ambientale un nuovo tipo di provvedimento l’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di seguito AUA).

Tale provvedimento può comprendere i seguenti titoli abilitativi (che in precedenza dovevano essere richiesti in maniera separata):

  • autorizzazione agli scarichi idrici;
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale per impianti ed attività in deroga;
  • nulla osta in materia di inquinamento acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative ad impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  • autorizzazione all’impiego di fanghi di depurazione in agricoltura;
  • comunicazione di inizio attività per operazioni di autosmaltimento di rifiuti e recupero di rifiuti in procedura semplificata.

L’AUA può essere richiesta:

  • dalle piccole e medie imprese come definite dall’art. 2 del DM 18/04/2005
  • dagli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • per i progetti soggetti a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale solo dopo che la procedura si è conclusa con il non assoggettamento a VIA degli stessi.

L’AUA non può essere richiesta per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, quando è previsto dalla normativa in materia che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

L’istanza di AUA deve essere inoltrata dai gestori degli stabilimenti allo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Essa può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo tra quelli da essa sostituiti, elencando i provvedimenti di cui si chiede la sostituzione.

Un futuro decreto definirà il modello di domanda di AUA, nel frattempo si deve presentare la domanda al SUAP comprensiva di tutti gli atti previsti dalle norme di settore relative al provvedimento di cui si chiede rilascio / rinnovo / aggiornamento.

I gestori degli stabilimenti possono non avvalersi dell’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione a carattere generale; anche in questo caso però l’istanza va presentata al SUAP.

I procedimenti avviati prima del 13/06/2013 sono conclusi ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza.

L’AUA ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo modifiche, che intervengano prima di tale periodo. Infatti, il decreto in commento prevede specifiche procedure da seguire a seconda che si tratti di modifiche sostanziali o meno.

Il DPR in commento contiene un unico allegato in cui sono riportati i fac simile delle domande di autorizzazione di carattere generale per le emissioni generate da specifiche attività in deroga all’autorizzazione di carattere “ordinario” per le emissioni in atmosfera.

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