L’Albo Gestori Ambientali ha fornito degli ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 1961/ALBO/PRES del 29/12/2006 in merito all’interpretazione delle disposizione relative alle modalità di iscrizione in procedura semplificata (categorie 2 e 3) ex D.Lgs. 152/06 art. 212 commi 18-19-31. Nella circolare tra l’altro si specifica e si da un’univoca indicazione sul senso da dare all’art.212 predetto laddove si prevede che, entro dieci giorni dalla domanda di iscrizione in procedura semplificata indicata ossia dalla “comunicazione di inizio attività”, le sezioni regionali dell’Albo “prendono atto dell’avvenuta iscrizione”.Prima della circolare, questo testo veniva interpretato in modo difforme tra le varia regioni e per alcune, il “prendere atto dell’avvenuta iscrizione” veniva interpretato come una sorta di silenzio-assenso, per cui decorsi dieci giorni dalla comunicazione di inizio attività l’iscrizione era automatica e l’impresa richiedente poteva considerarsi autorizzata al trasporto di rifiuti . Con la Circolare, viene invece esclusa questa possibilità (del silenzio-assenso dopo dieci giorni) e viene indicato un iter procedurale comune a tutte le sezioni nazionali che si snodano in due fasi. E ciò sia per le nuove iscrizioni che le domande di rinnovo vi è una prima fase di verifica della completezza formale della documentazione presentata, che inizia con la presentazione da parte dell’’impresa della comunicazione di inizio attività alla sezione regionale competente, quest’ultima entro dieci giorni verifica la completezza della domanda, senza entrare nel merito dei contenuti e, se ravvisa che questa è completa, viene rilasciato un atto chiamato “Attestazione di avvenuta iscrizione”. Da quel momento l’impresa è iscritta all’Albo, e quindi autorizzata a trasportare rifiuti.Ove la domanda venisse ravvisata incompleta, sempre dal punto di vista formale, l’Albo potrà richiedere le opportune integrazioni, assegnando un termine massimo di trenta giorni per la loro presentazione. In quest’ipotesi l’impresa non potrà considerarsi iscritta all’Albo e non potrà trasportare rifiuti fino a che non avrà ottemperato alle integrazioni della documentazione e ricevuto l’Attestazione di avvenuta iscrizione. Vi è poi una seconda fase, c.d. istruttoria di merito, volta ad appurare che effettivamente l’impresa abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa e questa fase può concludersi in un accertamento positivo o negativo. Nel primo caso l’Albo Gestori emetterà il Provvedimento ufficiale di iscrizione, che andràa sostituire l’Attestazione di avvenuta iscrizione, in caso contrario l’Albo potrà richiedere le opportune integrazioni anche se comunque l’impresa può continuare a trasportare i rifiuti. Ove le integrazioni siano esaustive e l’istruttoria si concluda positivamente, verrà emesso il Provvedimento di Iscrizione, che come detto sostituisce l’Attestazione di avvenuta iscrizione, altrimenti verrà emanato un “Divieto di prosecuzione dell’attività” e solo a fronte di ciò l’impresa non sarà iscritta e non potrà trasportare rifiuti.
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