AIA  - Relazione di riferimento e linee di indirizzo applicative
22/12/2014

AIA - Relazione di riferimento e linee di indirizzo applicative

Con il DM n.272 del 13/11/14 sono stati definiti i criteri e le tempistiche per la redazione della Relazione di riferimento da presentare all’Autorità competente ad integrazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero quel documento che per gli impianti soggetti ad AIA deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Il nuovo decreto non si applica alle installazioni collocate interamente in mare.

Le informazioni contenute nella Relazione di riferimento riguardano almeno:

  • l'uso attuale e, se possibile,
  • gli usi passati del sito, nonché, se disponibili,
  • le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.
Con la Circolare prot. n. 22295/Gab del 29/10/14 il MinAmbiente ha fornito chiarimenti in merito alla nuove disposizioni in materia di AIA introdotte dal D.Lgs. n.46/2014, che ha modificato il Titolo III-bis, parte Seconda del Testo Unico Ambiente. In merito alla Relazione di riferimento che va presentata in sede di richiesta o rinnovo dell'AIA se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, il Ministero precisa che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione poiché essa può essere effettuata dall'Autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA.

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