AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2024
21/10/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2024

AMBIENTE

FGAS – nuova disciplina sull’etichettatura di prodotti e apparecchiature
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione.

In attuazione del nuovo Regolamento sugli FGAS n. 2024/573, entrato in vigore lo scorso 11 marzo 2024, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 2024/2174, relativo alle regole di etichettatura per apparecchiature e prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Sono dunque esplicitate, nel testo della normativa, le prescrizioni relative alle informazioni da includere nelle etichette (come la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra”, i dati relativi a peso e CO2 equivalente e le scritte specifiche in caso di gas rigenerati, riciclati o destinati a determinati usi).

Viene quindi abrogato il Regolamento n. 2015/2068, che aveva stabilito il formato delle etichette ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517.

In vigore dal 23 settembre 2024, si applica dal 1° gennaio 2025.

FGAS – nuove regole per il formato delle comunicazioni ai sensi del Reg. 2024/573
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione.

È stato pubblicato il Regolamento n. 2024/2195, che stabilisce il formato per le comunicazioni che produttori, importatori, esportatori e determinati soggetti utilizzatori di gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’art. 26 del Regolamento n. 2024/573, con specifiche scadenze temporali.

Viene quindi abrogato il Regolamento n. 2014/1191, che aveva stabilito il formato delle comunicazioni ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517.

In vigore dal 25 settembre 2024.

FGAS – nuova disciplina per la certificazione di installatori e manutentori
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione.

Con il Regolamento n. 2024/2215, in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento n. 2024/573, vengono stabiliti i requisiti minimi per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento, recupero di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (o loro alternative, come ammoniaca, anidride carbonica o idrocarburi). Le apparecchiature incluse nel campo di applicazione sono:
- apparecchiature fisse di refrigerazione,
- apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore,
- apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico,
- unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero,
- unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Il Regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante.

Sono previste varie tipologie di certificati (A1, A2, B, C, D, E) per le diverse attività svolte dai soggetti interessati. I titolari di certificati a norma del Regolamento n. 2015/2067 (ora abrogato, che aveva stabilito la precedente disciplina in materia ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517) sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo a seguito di aggiornamento delle loro conoscenze e competenze, conseguendo il livello richiesto per i diversi nuovi tipi di certificati.

In vigore dal 29 settembre 2024.

FGAS – modalità di registrazione nel “portale FGAS”
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione.

Con il Regolamento n. 2024/2473 vengono stabilite le modalità di registrazione, incluse le informazioni da fornire da parte delle imprese, al sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (“portale F-Gas”), in previsione della futura interconnessione tra il portale e l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane. Vengono anche riviste le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle iscrizioni.

Abrogato il Regolamento n. 2019/661, che stabiliva le regole per il funzionamento del “registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi” ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517.

In vigore dal 10 ottobre 2024.

REACH – restrizione per l’acido perfluoroesanoico (PFHxA)
Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate.

Il Regolamento mira a proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), un sottogruppo di sostanze chimiche PFAS, e delle sostanze a esso correlate, nello specifico la restrizione riguarderà l’immissione sul mercato e l’uso di PFHxA nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori; nelle calzature; nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti; nelle miscele; nei prodotti cosmetici; nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test.

Il regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024, mentre la restrizione relativa al PFHxA sarà operativa dopo periodi di transizione compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell’uso, al fine di consentire la sostituzione con alternative più sicure.

REACH – aggiornamento dei metodi di prova
Regolamento (UE) 2024/2492 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico.

Aggiornati i metodi di prova riconosciuti idonei per acquisire informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze ai fini del Regolamento n. 2006/1907. Tali metodi sono quelli da utilizzarsi in occasione dei test alle sostanze da parte degli operatori in ambito di REACH. L’aggiornamento è risultato necessario per rispecchiare i progressi tecnici avvenuti nel corso del tempo e diminuire il numero di animali utilizzati a fini sperimentali. Vengono dunque aggiunti sette nuovi metodi di prova, di cui tre per la valutazione dell’ecotossicità.

In vigore dal 14 ottobre 2024.

RIFIUTI – certificato di avvenuto recupero o smaltimento per trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati ad operazioni intermedie
Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.

Il nuovo Regolamento n. 2024/1157, entrato in vigore il 20 maggio 2024, ha stabilito nuove regole relative alle spedizioni di rifiuti, tra cui disposizioni specifiche per i rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento. Secondo l’art. 15, paragrafo 5, infatti, “quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento”.

In breve, qualunque impianto che effettui operazioni successive a quelle effettuate da un altro impianto (quest’ultimo considerato quindi “intermedio”), indipendentemente dal fatto che le proprie operazioni siano a loro volta intermedie o non intermedie (e quindi “conclusive” del ciclo di trattamento del rifiuto), deve rilasciare a chi lo ha preceduto un certificato che attesti l’avvenuta operazione di recupero o di smaltimento svolta nel proprio stabilimento, in modo tale che l’impianto intermedio iniziale possa trasmetterlo al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Il Regolamento n. 2024/2571 stabilisce quindi il formato di tale certificato e le istruzioni specifiche per la sua compilazione.

In vigore dal 17 ottobre 2024.

POPs – inclusione del metossicloro in Allegato I
Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro.

Il Regolamento n. 2019/1021, anche noto come Regolamento POPs, ha lo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants). Per le sostanze riportate nell’Allegato I del Regolamento, fatto salvo alcune deroghe, sono vietati fabbricazione, immissione in commercio ed uso. È stato dunque recentemente incluso il metossicloro, per il quale viene prevista una deroga se presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).

POPs – nuove strette per l’esabromociclododecano
Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano.

L’esabromociclododecano (HBCDD) è attualmente incluso nell’Allegato I del Regolamento POPs, con valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma.

Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile. È stato dunque modificato l’Allegato I, riducendo il valore limite consentito a 75 mg/kg (0,0075 % in peso).

EMISSION TRADING – aggiornamento monitoraggio e comunicazione emissioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A seguito della modifica, per mezzo della Direttiva n. 2023/959, della Direttiva n. 2003/87 (EU-ETS), la Commissione Europea ha modificato di conseguenza il Regolamento di esecuzione n. 2018/2066, al fine di integrare le definizioni necessarie e le disposizioni dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da:
- combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato;
- trasporto di CO2 con mezzi diversi da condutture finalizzato allo stoccaggio geologico;
- attività di trasporto aereo (incluso il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2);
- nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non ETS.

In vigore dal 17 ottobre 2024, è applicabile dal 1° gennaio 2024 (con alcune eccezioni per specifici articoli).

SOSTANZE PERICOLOSE – pubblicato il XXII° Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP
Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

È stato pubblicato il XXII° ATP del Regolamento CLP, che prevede l’introduzione di 27 nuove sostanze nell’Allegato VI, la modifica della classificazione per 16 sostanze già incluse e la soppressione di alcune voci.

In vigore dal 20 ottobre 2024, si applica dal 1° maggio 2026.

REACH – definizione di utilizzatore a valle e di distributore
Nota del Ministero della Salute n. 26595 del 6 settembre 2024 “nota interpretativa sulla definizione di "utilizzatore a valle" e di "distributore" ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)”.

Con la Nota vengono chiarite quali siano le attività svolte dagli attori della catena di approvvigionamento da includere nelle definizioni di utilizzatori a valle e distributore.

Il Reg. REACH definisce come “uso” (art. 3.24):
- ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione,

e come “utilizzatore a valle” (art. 3.13):
- ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.

In conformità alla definizione di “uso” e “utilizzatore a valle “ai sensi degli artt. 3.13 e 3.24

può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (sia il travaso, così come il riempimento), viene qualificato come “uso” dal Reg. REACH e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un utilizzatore a valle.

La Nota ufficializza quanto già esplicato dalla linea guida di ECHA.

Pertanto, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto, mentre le aziende che effettuano re-imballaggio, riempimento, travaso, poiché effettuano un’attività contemplata dalla definizione di “uso”, sono da considerarsi utilizzatori a valle.

Tra gli altri obblighi, tali attori sono dunque soggetti all’obbligo di notifica PCN, comunicando agli organismi designati le informazioni utili, in particolare per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria come da articolo 45.1 del Reg. CLP.

SOSTENIBILITA’ – pubblicato il Decreto di attuazione della Direttiva n. 2022/2464 per la rendicontazione di sostenibilità
D.Lgs. Governo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

È stato pubblicato l’atteso Decreto di attuazione della Direttiva n. 2022/2464 (“Direttiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive”), che introduce ed estende l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità sulla base dei principi ESG (Environmental, Social & Governance).

Il “report di sostenibilità” dovrà, per i soggetti obbligati, essere inserito internamente alla relazione sulla gestione dell’impresa ed includere le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Il report, tra gli altri aspetti, dovrà prevedere:

- una descrizione del modello e strategia aziendale, in cui si evidenzino resilienza, opportunità, piani, modalità di attuazione dell’impresa e considerazione delle istanze degli stakeholders in relazione alle questioni di sostenibilità;

- una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità (ad es. riduzione emissioni gas ad effetto serra);

- informazioni sugli impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificarli, monitorarli, prevenirli o attenuarli.

Il report dovrà essere elaborato sulla base degli standard forniti da EFRAG e sottoposto ad attestazione di conformità da parte di un revisore incaricato. Report e attestazione dovranno successivamente essere pubblicati sul sito web dell’azienda.

Si riportano in via generale gli scaglioni di applicabilità del decreto:

- Dal 1° gennaio 2024 (primo report nel 2025): imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico e sono attualmente soggette alla Direttiva NFRD e che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e almeno uno tra i seguenti limiti:
· totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro
· ricavi netti superiori a 50 milioni di euro

- Dal 1° gennaio 2025 (primo report nel 2026): imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due tra i seguenti limiti:
· numero medio di 250 dipendenti occupati durante l'esercizio
· totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro
· ricavi netti superiori a 50 milioni di euro

- Dal 1° gennaio 2026 (primo report nel 2027):
· piccole e medie imprese quotate che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti limiti:

§ fatturato superiore a 900 mila euro (ma fino a 50 milioni)
§ attivo superiore a 450 mila euro (ma fino a 25 milioni)
§ numero di dipendenti superiore a 10 (ma fino a 250)

In relazione a tali imprese, in deroga sarà possibile omettere, indicando le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni richieste dal report per esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028.

· enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del Regolamento n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;

· imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della Direttiva n. 2009/138, e imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della Direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

- Dal 1° gennaio 2028 (primo report nel 2029):
· società figlie e succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

Sono escluse dal campo di applicazione le micro-imprese.

In vigore dal 25 settembre 2024, abroga il D.Lgs. n.254/2016, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

RIFIUTI – disciplina degli EoW per rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 84-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Pubblicato il Regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’interno del Regolamento ed elencati alle Tabelle in allegato, cessano di essere qualificati come rifiuti (disciplina dell’End of Waste, o EoW) a seguito di operazioni di recupero, e acquisiscono invece lo status di prodotto, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n.152/2006.

Nel Decreto vengono definiti i dettagli relativi a:
- criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (elenco dei rifiuti ammissibili, verifiche in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito, requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, controlli, test di cessione);
- scopi specifici di utilizzabilità;
- responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni;
- sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri;
- monitoraggio.

In vigore dal 26 settembre 2024, abroga il Decreto n.152/2022.

ANTINCENDIO – Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 – indicazioni del Ministero dell’interno
Circolare del Ministero dell’Interno n. 13838 del 17 settembre 2024 “La norma UNI 9994-1:2024 - Informazioni ed indicazioni”.

Con la Circolare vengono evidenziate le differenze sostanziali della norma tecnica con la precedente edizione del 2013.

La nuova norma tecnica, nell'aggiornare con la sua quarta edizione i criteri per la manutenzione degli estintori d'incendio portatili e carrellati, apporta modifiche terminologiche, strumentali e riclassifica le tipologie di estintori a base d'acqua.

Viene precisato che la sorveglianza, sempre organizzata dalla persona responsabile, può essere svolta da persone prive di competenze tecniche e semplicemente informate in quanto comporta principalmente azioni visive.

Gli interventi di manutenzione, sempre organizzati dalla persona responsabile, sono svolti da tecnici manutentori qualificati ai sensi del DM 1/9/2021 ed espletati con la periodicità massima indicata nel prospetto 1 come combinabile con il prospetto 2. I tempi delle periodicità in mesi sono i valori massimi ammissibili.

È previsto l'allungamento dei tempi di periodicità massima della fase di revisione programmata ed una modifica conservativa per quelli della fase di collaudo. Inoltre, sono specificate le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

ANTINCENDIO – qualifica del tecnico manutentore antincendio
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il Decreto ha apportato delle modifiche al decreto controlli, il DM 1° settembre 2021, che riguardano la qualifica del tecnico manutentore antincendio. Prorogato al 25 settembre 2025 il termine per i tecnici manutentori antincendio per ottenere la qualifica, prolungando di un anno la scadenza precedente.

L’art. 2 del decreto stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 1° settembre 2021 avevano svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione.

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024.

RADIAZIONI IONIZZANTI – Linee Guida SNPA in materia di sorveglianza radiometrica
Linee Guida SNPA n. 51/2024 – ISBN: 978-88-448-1222-5. Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell’Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato nuove Linee Guida sul tema della sorveglianza radiometrica. La finalità del documento è la definizione di indicazioni operative per gli operatori delle Agenzie regionali e delle Province Autonome per la protezione dell’ambiente impegnati nelle attività di verifica delle procedure di sorveglianza radiometrica su rottami e rifiuti messe in atto dalle aziende, in considerazione del fatto che la normativa assegna alle ARPA/APPA specifiche competenze in tale ambito, sia per la fase autorizzativa che per quella di gestione degli eventi di rinvenimento di materiale radioattivo.

VARIE – Linee Guida SNPA per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali
Linee Guida SNPA n. 52/2024 – ISBN: 978-88-448-1226-3. Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2024.

Aggiornate le precedenti Linee Guida SNPA n.38/2022 sull’estinzione delle contravvenzioni ambientali, in considerazione delle novità normative intervenute nel frattempo e dell’evoluzione degli indirizzi ed orientamenti applicativi a livello nazionale. Il documento rappresenta uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema ed una esplicitazione del modus operandi del SNPA per tutti i soggetti interessati (imprese, consulenti, altri enti di controllo).

VARIE – disposizioni relativa alla resilienza e resistenza delle infrastrutture “critiche”
Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

Pubblicato il Decreto attuativo della Direttiva n.2022/2557 (Direttiva CER), che definisce misure per garantire la fornitura di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società ed aumentare la resilienza dei soggetti critici, ossia soggetti pubblici o privati che operano in specifici settori e sottosettori, come quello dell’energia, dei trasporti, della salute, dell’acqua potabile e del settore bancario, e per i quali un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di servizi essenziali.

Secondo il Decreto, entro il 17 luglio 2025 dovrà essere adottata una Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, ed entro il 17 luglio 2026 individuati i soggetti critici per ciascun settore e sottosettore.

Le disposizioni si applicano dal 18 ottobre 2024. Viene abrogato il D.Lgs. n.61/2011.

EMISSION TRADING – proroga dei termini per l’invio della domanda di autorizzazione per i soggetti ETS2
Deliberazione n. 150/2024. Proroga dei termini per l’invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i soggetti di cui all’articolo 2 della Deliberazione n. 127/2024.

Il termine per l’invio, al comitato ETS, della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, da parte di operatori del settore degli edifici, del trasporto stradale e di ulteriori settori rientranti nel cosiddetto ambito ETS2 (inclusi nell’ambito di applicazione del sistema EU-ETS dalla Direttiva n. 2023/959), è stato prorogato al 21 ottobre 2024 (prima era il 30 settembre 2024).

RENTRI –format definitivi dei nuovi modelli di Registro e Formulario e tempistiche per la vidimazione dei supporti cartacei
Si segnala che sul sito istituzionale del RENTRI sono stati pubblicati i format definiti dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti, unitamente all’Allegato del Formulario per il trasporto intermodale e il frontespizio del Registro. Si ricorda che, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (e dunque dalla tenuta digitale o cartacea), i nuovi modelli dovranno obbligatoriamente essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Per gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 sarà possibile usufruire del servizio di stampa su supporto cartaceo del format del registro a partire dal 4 novembre 2024, tramite il portale RENTRI, in modo tale da procedere con anticipo alla vidimazione presso la CCIAA prima della prima annotazione sul nuovo registro.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale di FIR e registri, il servizio offerto dal RENTRI sarà attivo a partire dal 23 gennaio 2025.

Si rimanda alla circolare di Lachiver Servizi del 14 ottobre 2024 per maggiori informazioni sul tema del RENTRI.

ACQUE TUTELA – Regione Piemonte. Modifica degli indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico
Delib. Giunta Reg. 3 settembre 2024, n. 1-136. Piano regionale di Tutela delle Acque (DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021). Disposizioni a modifica degli indirizzi generali per la sperimentazione, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2021, del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica a supporto dell'azione degli utenti e delle autorità concedenti sul territorio regionale, di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 36-6674 del 27 marzo 2023.

In attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, vengono modificati gli indirizzi generali per la sperimentazione, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2021, del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica di situazioni di severità idrica in relazione ad eventuali minori rilasci temporanei in alveo a valle dei prelievi.

ARIA – Regione Piemonte. Adottato l’aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell’Aria
Delib. Giunta Reg. 12 settembre 2024, n. 1-156. Decreto legislativo 152/2006, articolo 13. Decreto legge 121/2023. Adozione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), in esito alla procedura di VAS. Proposta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 43/2000. Spesa complessiva regionale massima pari a 5.091,65 Meuro. Disposizioni sulle relative misure di salvaguardia.

La Regione Piemonte ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", in esito alla procedura di VAS. Le norme di attuazione della proposta restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Aggiornati gli allegati tecnici per le autorizzazioni a carattere generale
Decreto del Dirigente (reg.)9 maggio 2024, n. 7082. Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza.

Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici per le autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006. Inoltre, vengono fornite una serie di indicazioni per accompagnare il percorso di rinnovo delle autorizzazioni la cui domanda di adesione è stata presentata nel 2009 e che dunque scadono nel 2024.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Modifica al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti
Delib. Giunta Reg. 16 settembre 2024, n. XII/3042. Modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art. 8 della l.r 12/2007 ed al fine di favorire le bonifiche dei siti contaminati, e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA), - Avvio del procedimento.

Regione Lombardia ha avviato la procedura per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e a favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee Guida per la gestione degli EoW da scorie bianche da metallurgia secondaria
Delib. Giunta Reg. 16 settembre 2024, n. XII/3041. Approvazione Linee guida per la gestione delle scorie bianche da metallurgia secondaria.

Regione Lombardia ha approvato nuove Linee Guida in tema di cessazione dalla qualifica di rifiuto (disciplina End of Waste) relativamente alle scorie bianche da metallurgia secondaria, generate dalla produzione di acciaio, che rappresentano per quantità il secondo residuo, dopo la scoria nera, che si origina dai processi produttivi dell’acciaio e uno tra i flussi di rifiuti quantitativamente più importanti in Lombardia. Le Linee Guida forniscono indicazioni alle Autorità competenti, produttori e recuperatori per l'autorizzazione "caso per caso" della cessazione della qualifica del rifiuto e la conformità a quanto da esse disposto sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le Linee guida costituiscono uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

NORME TECNICHE – radiazioni ionizzanti
Norma Tecnica UNI ISO 7 settembre 2024, n. 20044

Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: particolato di aerosol - Metodo di prova che impiegano campionatori su filtri.

La norma fornisce una guida per: - il processo di campionamento delle particelle di aerosol nell'aria utilizzando strumenti con filtri. Questo documento tiene in considerazione lo specifico comportamento delle particelle di aerosol in aria (Annex B); - due metodi per le procedure di campionamento con misure simultanee o in fase successiva; - la determinazione della concentrazione di attività dei radionuclidi legata alle particelle di aerosol nell'aria conoscendo l'attività depositata nel filtro; - l'uso operativo di dispositivi per il monitoraggio continuo dell'aria che impiegano misure in tempo reale.

NORME TECNICHE – Radiazioni ionizzanti
Norma Tecnica UNI EN ISO 12 settembre 2024, n. 20045

Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: trizio - Metodo che impiega un campionamento con gorgogliatore.

La norma descrive un metodo sperimentale per la determinazione della concentrazione di attività di trizio in aria attraverso l'intrappolamento del trizio con un gorgogliatore in soluzione acquosa. I livelli di concentrazione di attività di trizio in aria sono espressi in becquerel per metro cubo (Bq∙m-3).

NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI CEN/TS 12 settembre 2024, n. 18044

Aria ambiente - Determinazione della concentrazione di levoglucosano - Metodo cromatografico.

La norma specifica un metodo cromatografico per la determinazione del levoglucosano negli estratti acquosi o organici di campioni filtrati raccolti in conformità alla norma EN 12341:2023. Il metodo è stato testato per concentrazioni di ca. 10 ng/m3 fino a ca. 3 000 ng/m3 con una durata di campionamento di 24 ore. La procedura è adatta anche per la determinazione del galattosano e del mannosano. A seconda della strumentazione di analisi utilizzata è possibile determinare anche i carboidrati inositolo, glicerolo, treitolo/eritritolo, xilitolo, arabitolo, sorbitolo, mannitolo, trealosio, mannosio, glucosio, galattosio e fruttosio. Tuttavia, nel presente documento non vengono fornite le caratteristiche prestazionali di questi composti.

NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI EN 12 settembre 2024, n. 16976

Aria ambiente - Determinazione della concentrazione del numero di particelle di aerosol in atmosfera.

La norma descrive un metodo normalizzato per la determinazione della concentrazione del numero di particelle in aria ambiente fino a circa 107 cm-3 (10 milioni per centimetro cubo, ndr) con un tempo di misura uguale o superiore a 1 minuto. Il metodo è basato sull'utilizzo di un Contatore di Particelle a Condensazione (CPC) operante nella modalità a conteggio e su un idoneo sistema di diluizione per le concentrazioni che superino la capacità di conteggio. Definisce, inoltre, le caratteristiche ed i requisiti minimi della strumentazione impiegata. Le dimensioni inferiori e superiori considerate nel presente metodo vanno da 10 nm a qualche micrometro, rispettivamente. La norma descrive il campionamento, le operazioni, l'elaborazione dei dati e le procedure per il controllo di qualità (QA/QC), includendo i parametri di taratura.

NORME TECNICHE – COV
Norma Tecnica UNI EN ISO 12 settembre 2024, n. 11890-2

Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili (SVOC) - Parte 2: Metodo gascromatografico.

La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili (SVOC) per valori di contenuto in massa da 0,01% al 100%. Quando VOC sono superiori al 15% è preferibile usare la norma UNI EN ISO 11890-1.

NORME TECNICHE – ANTINCENDIO
Norma Tecnica UNI EN 19 settembre 2024, n. 1991-1-2

Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni sulle strutture esposte al fuoco

I metodi indicati nel presente Eurocodice sono applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, con un carico d'incendio legato all'edificio e al suo utilizzo. La presente norma tratta le azioni termiche e meccaniche sulle strutture esposte al fuoco. Il presente documento è destinato ad essere utilizzato insieme alle parti dell'EN 1992 fino all'EN 1996 e all'EN 1999, che forniscono regole per la progettazione delle strutture per la resistenza al fuoco. La presente norma contiene azioni termiche nominali o basate su modelli fisici. Ulteriori dati e modelli per azioni termiche basate su modelli fisici sono forniti negli allegati. La presente norma non copre la valutazione dei danni di una struttura dopo un incendio. La presente norma non copre requisiti supplementari riguardanti, per esempio: • la possibile installazione e manutenzione di sistemi sprinkler; • condizioni sull'occupazione dell'edificio o del compartimento antincendio; • l'uso di materiali isolanti e rivestimenti approvati, inclusa la loro manutenzione. Oltre alle ipotesi generali dell'EN 1990, si applicano le seguenti ipotesi: • qualsiasi sistema di protezione antincendio attivo e passivo considerato nel progetto sarà adeguatamente mantenuto; • la scelta dello scenario di incendio di progetto rilevante è effettuata da personale adeguatamente qualificato ed esperto, o è indicata dalla normativa nazionale pertinente.

NORME TECNICHE – Illuminazione
Norma Tecnica UNI CEN/TS 19 settembre 2024, n. 17591

Applicazioni illuminotecniche - Sistemi adattativi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo.

La specifica tecnica definisce i requisiti illuminotecnici e operativi per l'uso di sistemi adattivi di illuminazione di emergenza che possono interagire con sistemi di gestione e controllo o modificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza delle vie d'esodo in base ai requisiti della situazione contingente, in termini di flusso luminoso emesso, direzioni di fuga e caratteristiche e significato dei segnali di illuminazione di emergenza. I requisiti della specifica situazione possono richiedere il coinvolgimento e l'interazione con componenti e sistemi diversi dai sistemi di illuminazione di emergenza. I requisiti di questi componenti o sistemi non sono descritti in dettaglio nella presente specifica tecnica.


SICUREZZA

REACH – restrizione per l’acido perfluoroesanoico (PFHxA)
Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate.

Il Regolamento mira a proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), un sottogruppo di sostanze chimiche PFAS, e delle sostanze a esso correlate, nello specifico la restrizione riguarderà l’immissione sul mercato e l’uso di PFHxA nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori; nelle calzature; nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti; nelle miscele; nei prodotti cosmetici; nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test.

Il regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024, mentre la restrizione relativa al PFHxA sarà operativa dopo periodi di transizione compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell’uso, al fine di consentire la sostituzione con alternative più sicure.

REACH – definizione di utilizzatore a valle e di distributore
Nota del Ministero della Salute n. 26595 del 6 settembre 2024 “nota interpretativa sulla definizione di "utilizzatore a valle" e di "distributore" ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)”.

Con la Nota vengono chiarite quali siano le attività svolte dagli attori della catena di approvvigionamento da includere nelle definizioni di utilizzatori a valle e distributore.

Il Reg. REACH definisce come “uso” (art. 3.24):
- ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione,

e come “utilizzatore a valle” (art. 3.13):
- ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.

In conformità alla definizione di “uso” e “utilizzatore a valle “ai sensi degli artt. 3.13 e 3.24

può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (sia il travaso, così come il riempimento), viene qualificato come “uso” dal Reg. REACH e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un utilizzatore a valle.

La Nota ufficializza quanto già esplicato dalla linea guida di ECHA.

Pertanto, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto, mentre le aziende che effettuano re-imballaggio, riempimento, travaso, poiché effettuano un’attività contemplata dalla definizione di “uso”, sono da considerarsi utilizzatori a valle.

Tra gli altri obblighi, tali attori sono dunque soggetti all’obbligo di notifica PCN, comunicando agli organismi designati le informazioni utili, in particolare per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria come da articolo 45.1 del Reg. CLP.

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI - sostanze tossiche per la riproduzione umana
Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

L’obiettivo del Decreto Legislativo è ampliare la definizione degli agenti pericolosi includendo, oltre a quelli cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

Nello specifico, sono state apportate modifiche al D. Lgs. 81/2008 nell’ottica di:
- distinguere tra le sostanze tossiche per la riproduzione “prive di soglia”, per le quali non è previsto un limite consentito, e quelle “con soglia”, per le quali sono introdotti nuovi valori limite di esposizione professionale (i valori di concentrazione dell’agente nell’aria presente nel luogo di lavoro);

- introdurre valori limite biologici (i valori dell’assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore rilevabili attraverso l’esame dell’aria espirata, delle urine o del sangue), attualmente previsti solo per gli agenti chimici (piombo e diisocianati), anche per quelli cancerogeni e mutageni, tenuto conto della riconosciuta tossicità degli stessi in età fertile;

- prevedere specifici obblighi per i datori di lavoro quali evitare o ridurre l’utilizzo di queste sostanze, aggiornare la valutazione dei rischi, informare e formare periodicamente i lavoratori esposti nonché sottoporre gli stessi a sorveglianza sanitaria. È inoltre necessario conservare per almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività con esposizione agli agenti nocivi la documentazione aziendale (il registro di esposizione e le cartelle sanitarie) contenente i relativi dati.

Le principali novità consistono nell’introduzione dei riferimenti alle “sostanze tossiche per la riproduzione” nel dettato di diversi articoli del TUS che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni. Ci sono anche le nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico nell’art. 234 del TUS. Agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico.

Negli allegati segnaliamo l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:
- ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
- ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

Il Decreto, inoltre, alza il valore limite di esposizione del benzene e include nuove sostanze nell'elenco degli agenti nocivi (tra cui i composti del nickel, il piombo inorganico e il monossido di carbonio).

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – patente a crediti modalità di presentazione della domanda
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il nuovo strumento è stato introdotto dal Legge 56/2024 di conversione del DL 19/2024 che ha stabilito l’obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.

La domanda va presentata sul portale dell’INL dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.

All’esito della presentazione della domanda è rilasciata e resa disponibile sul portale dell'INL la patente in formato digitale contenente i dati informativi comunicati dagli interessati al momento della domanda. Tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione entro il termine di dieci giorni, da parte del soggetto titolare o suo delegato, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Nel caso sia accertata la non veridicità di una o più dichiarazioni già rese sulla presenza dei requisiti previsti la patente è revocata e il rilascio di una nuova patente può essere richiesto decorsi dodici mesi dalla revoca adottata.

Nell'art. 3 del DM vengono indicati i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente (infortuni da cui derivi la morte o una inabilità permanente, assoluta o parziale, di uno o più lavoratori imputabili al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave).

L'articolo 4 del DM regolamenta l'attribuzione dei crediti (punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino a una soglia massima di 100 crediti complessivi, ai sensi del comma 5 nel quale sono state fissate le relative modalità).

L’articolo 6 e 7 trattano della sospensione dell’incremento dei crediti e della modalità di recupero di quelli decurtati.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – patente a crediti - prime indicazioni dell’INL
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024 “Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.

In attuazione del DM n. 132 del 18 settembre 2024 sopra commentato, l'INL pubblica la Circolare che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare (Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17).

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

ANTINCENDIO – qualifica del tecnico manutentore antincendio
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il Decreto ha apportato delle modifiche al decreto controlli, il DM 1° settembre 2021, che riguardano la qualifica del tecnico manutentore antincendio. Prorogato al 25 settembre 2025 il termine per i tecnici manutentori antincendio per ottenere la qualifica, prolungando di un anno la scadenza precedente.

L’art. 2 del decreto, stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 1° settembre 2021 avevano svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione.

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro – elenco violazioni dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 6774 del 17 settembre 2024 “Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024”

Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, l’INL ha fornito l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.

Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Si ricorda che la diffida amministrativa non potrà comunque essere emanata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili. Viene poi ribadito che la nuova diffida troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

ANTINCENDIO – Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 – indicazioni del Ministero dell’interno
Circolare del Ministero dell’Interno n. 13838 del 17 settembre 2024 “La norma UNI 9994-1:2024 - Informazioni ed indicazioni”.

Con la Circolare vengono evidenziate le differenze sostanziali della norma tecnica con la precedente edizione del 2013.

La nuova norma tecnica, nell'aggiornare con la sua quarta edizione i criteri per la manutenzione degli estintori d'incendio portatili e carrellati, apporta modifiche terminologiche, strumentali e riclassifica le tipologie di estintori a base d'acqua.

Viene precisato che la sorveglianza, sempre organizzata dalla persona responsabile, può essere svolta da persone prive di competenze tecniche e semplicemente informate in quanto comporta principalmente azioni visive.

Gli interventi di manutenzione, sempre organizzati dalla persona responsabile, sono svolti da tecnici manutentori qualificati ai sensi del DM 1/9/2021 ed espletati con la periodicità massima indicata nel prospetto 1 come combinabile con il prospetto 2. I tempi delle periodicità in mesi sono i valori massimi ammissibili.

È previsto l'allungamento dei tempi di periodicità massima della fase di revisione programmata ed una modifica conservativa per quelli della fase di collaudo. Inoltre, sono specificate le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

ATTREZZATURE DI LAVORO - prevenzione dei rischi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Circolare del Ministero del lavoro n. 7, del 12 settembre 2024 “Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)- circolare esplicativa”.

La Circolare fornisce indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

Si ribadisce l'importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
- comunicazione di messa in servizio;
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell'attrezzatura;
- verbali di verifica periodica;
- registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
- esito dell'indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di verifica dei vari soggetti, si indicano le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
- bracci articolati e telescopici;
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
- torretta porta ralla;
- stabilizzatori;
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

PREPOSTO – obbligo di designazione nelle attività in appalto
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 4/2024 del 30/09/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.

La Camera di Commercio di Modena ha formulato i seguenti quesiti:
- Obbligatorietà del preposto in attività di appalto: si domanda se sia sempre obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività viene svolta da due lavoratori in autonomia, che non esercitano funzioni di vigilanza e coordinamento uno sull’altro.

- Individuazione del preposto tra il personale presente: si richiede se il preposto debba necessariamente essere uno dei lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o se possa essere designato un responsabile della commessa (es. project manager), che non si reca sul posto.

- Attività in appalto svolta da un solo lavoratore: si chiede se, in caso di un unico lavoratore impiegato in un’attività, sia obbligatorio individuare un preposto.

La Commissione risponde sul punto richiamando la normativa di riferimento del Testo Unico di Sicurezza e fornisce una sua interpretazione sulla figura del preposto.

Sul ruolo del Preposto alla sicurezza, la Commissione richiama l’interpello 5/2023, confermando la volontà del legislatore di rafforzare il suo ruolo, quale figura di garanzia e conferma l’obbligo di una sua individuazione.

Nelle piccole realtà, per il Ministero, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come “extrema ratio” a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e “laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico e funzionali”.

Quindi, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

La Commissione ricorda poi l’obbligo per datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto.

L’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, “condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad esempio il project manager), non si reca presso il luogo delle attività” dice la Commissione.

Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi. Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio non potrà che discendere dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si è data per tutelare i lavoratori da quegli stessi rischi.

È bene chiarire che non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto.

Laddove invece la presenza di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria al fine di contenere rischi interferenziali, tale scelta non potrà che scaturire nel quadro della cooperazione e del coordinamento che coinvolge la parte committente e appaltatrice e precede l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso la presenza di uno o più preposti, potrà senz’altro essere indicata, nel DUVRI o nel PSC, tra i cosiddetti costi della sicurezza da interferenze (che, come noto, debbono essere esplicitati a pena di nullità del contratto).

INAIL – rivalutazione delle prestazioni economiche nei settori industria, navigazione, agricoltura, sanitario
Circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024”.

Con la circolare viene comunicata la rivalutazione, che decorre dal 1° luglio 2024, di un incremento del 5,4%, calcolato dall’Istat rispetto all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

INAIL – rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
Circolare Inail n. 26 del 16 settembre 2024 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2024”.

La Circolare informa che con decreto del Ministro del lavoro del 16 luglio 2024, n. 119, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 5,4%, con decorrenza 1° luglio 2024.

INAIL – Esempi di M.O.G. semplificati
Pubblicato il documento “Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: analisi di punti qualificanti e criticità”.

Con questo documento, INAIL ha voluto verificare la reale funzionalità applicativa dello strumento fornito, analizzando i MOG prodotti dalle aziende che lo avevano utilizzato (in confronto a quelle che non lo avevano utilizzato), investigandone le criticità e i punti qualificanti.

INAIL – imprese con Sistemi Gestione Sicurezza
Il numero Dati INAIL di luglio 2024, conferma che l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) sul lavoro nelle aziende, contribuisce in maniera efficace a diminuire gli infortuni proprio per l’azione di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori.

I dati del rapporto evidenziano che nelle aziende certificate con SGSL gli infortuni diminuiscono in media del 22,6% per indice di frequenza e del 29,2% per gravità. I dati sono riportati nel quarto studio condotto su un campione composto da circa 26mila aziende certificate ISO 45001, realizzato dall’Istituto in collaborazione con Accredia, che sottolinea come nel quinquennio 2017-2021 l’andamento delle certificazioni di SGSL oggetto di accreditamento sia stato in continuo e costante aumento, nonostante la crisi pandemica.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - bagni galvanici
Il Coordinamento Nazionale Seveso, per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs 105/2015 (ex art. 11), ha recentemente pubblicato delle linee guida per la classificazione CLP dei bagni galvanici. La pubblicazione ha fatto seguito a una preliminare fase di consultazione pubblica con gli stakeholders del settore.

Le “Linee guida per la classificazione CLP dei bagni galvanici e la verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015” forniscono gli elementi di base per procedere con la classificazione delle miscele utilizzate negli impianti che effettuano trattamenti galvanici, mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) al fine di verificare l’eventuale assoggettabilità al D.lgs.105/2015 (normativa “Seveso”).

L’utilità del documento è duplice: per gli ispettori al fine della verifica di assoggettabilità in fase di controllo, e per i Gestori degli impianti galvanici come supporto per l’analisi di rischio connesso con la detenzione delle sostanze pericolose presenti in stabilimento (analisi di sicurezza, rapporti di sicurezza), nonché per l’analisi di rischio chimico delle stesse sostanze.

Resta inteso che le criticità evidenziate nella valutazione di alcune classificazioni contenute nelle linee guida sono da intendersi come indicative e ricognitive per una corretta valutazione del rischio presente nello stabilimento. Eventuali adeguamenti al progresso tecnico dei regolamenti europei, devono essere considerati nelle classificazioni proposte nelle linee guida, fermo restando la necessità di approcci cautelativi locali, sempre nel rispetto della normativa applicabile.

Il documento è articolato in un documento principale in cui sono contenuti i principi generali, mentre gli allegati presentano approfondimenti che possono essere consultati a seconda delle necessità e dell’interesse.

RIFIUTI – Regione Campania. Piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024
Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 12 settembre 2024 “Piano nazionale e piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024. Determinazioni”.

La Deliberazione, preso atto del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2024, adotta il Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici anno 2024, elaborato dal GTVR (Gruppo Tecnico di Vigilanza Reach), di cui all'allegato D alla presente deliberazione.

NORME TECNICHE – Gestione per la qualità
Norma Tecnica UNI ISO 10009:2024
“Gestione per la qualità - Guida agli strumenti della qualità e alla loro applicazione”

La norma fornisce indicazioni sulla selezione e l'applicazione degli strumenti che possono essere utilizzati in un sistema di gestione per la qualità per:
- caratterizzare un processo o una variabile;
- facilitare la soluzione dei problemi;
- evidenziare le aree di miglioramento;
- migliorare l'efficacia.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1991-1-2:2024
“Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni sulle strutture esposte al fuoco”

I metodi indicati nell’Eurocodice sono applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, con un carico d'incendio legato all'edificio e al suo utilizzo. La norma tratta le azioni termiche e meccaniche sulle strutture esposte al fuoco. Il documento è destinato ad essere utilizzato insieme alle parti dell'EN 1992 fino all'EN 1996 e all'EN 1999, che forniscono regole per la progettazione delle strutture per la resistenza al fuoco. La norma contiene azioni termiche nominali o basate su modelli fisici. Ulteriori dati e modelli per azioni termiche basate su modelli fisici sono forniti negli allegati. La norma non copre la valutazione dei danni di una struttura dopo un incendio.

NORME TECNICHE – Illuminazione di emergenza
Norma Tecnica UNI CEN/TS 17591:2024
“Applicazioni illuminotecniche - Sistemi adattativi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo”

La specifica tecnica definisce i requisiti illuminotecnici e operativi per l'uso di sistemi adattivi di illuminazione di emergenza che possono interagire con sistemi di gestione e controllo o modificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza delle vie d'esodo in base ai requisiti della situazione contingente, in termini di flusso luminoso emesso, direzioni di fuga e caratteristiche e significato dei segnali di illuminazione di emergenza. I requisiti della specifica situazione possono richiedere il coinvolgimento e l'interazione con componenti e sistemi diversi dai sistemi di illuminazione di emergenza.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 134:2024

“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti”

La norma specifica la nomenclatura per i componenti tipici dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Esso non specifica quali o quanti componenti sono utilizzati e dove sono posizionati nell'apparecchio.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 352-6:2024
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN 352-8:2024
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro”

Norma Tecnica UNI EN 352-9:2024
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN 352-10:2024
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro”

Norma Tecnica UNI EN 13819-3:2024
“Protettori dell'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustici supplementari”

Le norme specificano rispettivamente:
- per le cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni per l'utilizzatore relative all'inclusione della comunicazione audio legata alla sicurezza;

- per le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni relative all'inclusione di un apparecchio audio per l'intrattenimento;

- per gli inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni relative all'inclusione della comunicazione audio legata alla sicurezza;

- per gli inserti con possibilità di ascolto audio, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore relative all'inclusione della funzione audio per l'intrattenimento;

- metodi di prova acustici supplementari per protettori dell'udito con funzioni elettroniche aggiuntive. Lo scopo delle prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nelle norme di prodotto appropriate.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 14325:2024
“Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica”

La norma specifica la classificazione delle prestazioni e i metodi di prova per i materiali utilizzati negli indumenti di protezione contro i prodotti chimici, inclusi i guanti e le calzature. I guanti e gli stivali dovrebbero avere gli stessi requisiti di barriera protettiva chimica del tessuto quando sono parte integrante degli indumenti. Si tratta di una norma di riferimento alla quale possono fare riferimento in tutto o in parte le norme prestazionali degli indumenti di protezione chimica, ma non è esaustiva nel senso che le norme di prodotto potrebbero richiedere prove in base a norme di metodi di prova non inclusi in questa norma.

NORME TECNICHE – Ventilatori Atex
Norma Tecnica UNI EN 14986:2024
“Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive”

La norma specifica i requisiti costruttivi per i ventilatori costruiti secondo le categorie 1, 2 e 3 del Gruppo II G (dei gruppi di esplosione IIA, IIB e idrogeno) e le categorie 2 e 3 del Gruppo II D, destinati all'uso in atmosfere esplosive.

NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento a gas
Norma Tecnica UNI CEN/TS 15502-3-1:2024
“Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 3-1: H2NG e ACCF - Estensione della EN 15502-2-1:2022”

La specifica tecnica estende il campo di applicazione della EN 15502-2-1 ad apparecchi dal tipo C1 al tipo C (11) e ad apparecchi di tipo B2, B3, B5:
- completamente premiscelati ed equipaggiati con la funzione di controllo di combustione adattante (ACCF) e previsti per essere collegati a reti gas in cui la qualità del gas distribuito può variare ampiamente durante la vita utile dell'apparecchio, inclusi i casi in cui al gas naturale distribuito viene aggiunto H2 fino al 20% in volume (H2NG-Y20);

- completamente premiscelati ed equipaggiati con controllo aria/gas pneumatico (PGAR), previsti per essere collegati a reti di gas naturale a cui può essere aggiunto H2 fino al 20% in volume (H2NG-Y20) e in cui la qualità del gas distribuito, senza considerare l'eventuale aggiunta di idrogeno, non varia apprezzabilmente durante la vita utile dell'apparecchio.

NORME TECNICHE – Apparecchiature per saldatura a gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 9012:2024
“Apparecchiature per saldatura a gas - Cannelli manuali ad aspirazione d'aria - Requisiti e prove”

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i cannelli manuali ad aspirazione d'aria. La norma si applica ai cannelli per la brasatura forte, la brasatura dolce, il riscaldo, la fusione e ad altri procedimenti termici connessi, che utilizzano un gas combustibile ed aria aspirata (cannelli del tipo ad iniettore), e che sono utilizzati per un uso manuale.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 18119:2024
“Bombole per gas - Bombole e tubi per gas di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura - Ispezione periodica e prove”

La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità delle bombole e dei tubi per gas per essere re-introdotti in servizio per un ulteriore periodo di tempo. La norma si applica alle bombole per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua da 0,5 l a 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti e ai tubi per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua maggiori di 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti. Essa si applica anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minori di 0,5 l.

NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie
Norma Tecnica UNI EN 15877-1:2024
“Applicazioni ferroviarie - Marcatura sui veicoli ferroviari - Parte 1: Carri merci”

La norma identifica le informazioni che è richiesto siano marcate sui carri merci, o parti di carri merci, relative alle loro caratteristiche tecniche, di esercizio e di manutenzione.

NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche
Norma Tecnica UNI EN 13480-2:2024
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali”

Norma Tecnica UNI EN 13480-6:2024
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate”

Norma Tecnica UNI EN 13480-8:2024
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti dei prodotti in acciaio utilizzati per le tubazioni e i supporti industriali;
- i requisiti per le tubazioni industriali sia totalmente che parzialmente interrate, oppure inserite in guaine o in protezioni similari. Essa è utilizzata in combinazione con le altre sei parti della UNI EN 13480:2024;
- i requisiti per i sistemi di tubazioni industriali di alluminio e leghe di alluminio in aggiunta ai requisiti generali per le tubazioni industriali secondo la serie di norme UNI EN 13480:2024 e UNI CEN/TR 13480-7:2018. La norma specifica i requisiti solo per i prodotti forgiati.

NORME TECNICHE – Acustica in edilizia
Norma Tecnica UNI 11175-1:2024
“Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale - Parte 1: metodo di calcolo semplificato basato su grandezze a numero unico”

NORME TECNICHE – Acustica in edilizia
Norma Tecnica UNI 11175-2:2024
“Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale - Parte 2: Dati di ingresso per il modello di calcolo”

Le norme specificano rispettivamente:
- i calcoli, in relazione alle soluzioni tecniche, per ottenere determinati risultati. Elenca le grandezze acustiche rilevanti e definisce le applicazioni e le restrizioni;
- indicazioni in merito al reperimento e utilizzo dei dati di ingresso e specifiche per la creazione di banche dati. I metodi di calcolo descritti nella norma UNI 11175-1 permettono la valutazione delle prestazioni acustiche attese in opera di elementi edilizi, a partire da specifici dati di ingresso relativi agli elementi in esame. Per ottenere risultati affidabili è necessario che tali dati siano attendibili.

NORME TECNICHE – Recipienti a pressione
Norma Tecnica UNI EN 13445-5:2024
“Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove”

La norma specifica i controlli e le prove dei recipienti a pressione non esposti a fiamma, realizzati in acciaio, prodotti individualmente o in serie, in conformità alla UNI EN 13445-2:2021.

NORME TECNICHE – Valvole industriali
Norma Tecnica UNI EN 17955:2024
“Valvole industriali - Sicurezza funzionale delle valvole automatiche di sicurezza”

La norma definisce i requisiti degli elementi meccanici conformi di un articolo finale che possono essere valutati secondo i principi della norma EN 61508 al fine di integrarli in un sistema di sicurezza. Fornisce un metodo per determinare tutti i fattori rilevanti, associati al prodotto, per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.

NORME TECNICHE – Piscine
Norma Tecnica UNI EN 15288-1:2024
“Piscine per utilizzo pubblico - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione”

Norma Tecnica UNI EN 13451-1:2024
“Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova per attrezzature installate in piscine ad uso pubblico”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza relativi a determinati aspetti di progettazione e costruzione delle piscine classificate secondo il punto 4 della norma;
- i requisiti di sicurezza generali e i metodi di prova per l'attrezzatura utilizzata nelle piscine ad uso pubblico classificate come specificato nella UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2.

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