AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2021
15/10/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2021

AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Mobility Manager: Linee guida per i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 209 del 4 agosto 2021: Decreto direttoriale di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 di approvazione delle "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)".

Definite le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che consentiranno alle imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, di predisporre i piani di spostamento casa-lavoro.

Le Linee guida forniscono indicazioni su:
- le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro
- i contenuti minimi da includere nel piano
- le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda
- gli obblighi di comunicazione ai dipendenti.

La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia, ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dovranno nominare un Mobility Manager, che elaborerà il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del personale dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che il primo PSCL dovrà essere adottato entro il 23 novembre 2021.

Il piano deve essere adottato dall'impresa e trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente per l'esame del Mobility Manager d’area, che potrà effettuare eventuali modifiche e stipulare con l’impresa stessa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso.

RIFIUTI – piena operatività del REcer
Pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, il comunicato ufficiale di operatività del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero).

Con il Comunicato, si informano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, che a decorrere dalla data del 30 settembre 2021, il REcer è pienamente operativo.

Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio (mediante il portale REcer), i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

ADR – Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 26866 del 1 settembre 2021 “Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”.

La Circolare comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2021.

ACQUE – RV modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 1170 del 24 agosto 2021 " Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021”.

Con la Deliberazione vengono approvate le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque contenute negli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

RIFIUTI/VIA/AIA – RV adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ambiente
Legge Regionale del Veneto n. 27 del 21 settembre 2021 " Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”.

Con la Legge vengono modificati:
- comma 2 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m); decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h); provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).

- comma 1 dell'articolo 19 della Legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità per responsabili tecnici
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 10 del 15 settembre 2021 “Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche RT”.

Per le prove di idoneità dei Responsabili tecnici si applicano le linee guida di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 o i Protocolli di sicurezza sanitaria adottati dalle singole Camere di commercio.

INAIL – Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia
Pubblicate da INAIL le “Linee di indirizzo SGI-AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, rivolte alle aziende del settore Energia-Petrolio.

La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”.

La UNI ISO 45001 costituisce lo standard internazionale per la certificazione del sistema di gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune, HLS “high level structure”.

RIFIUTI – Comieco Rapporto Annuale 2020
Presentato il XXVI Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia.

La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e il Rapporto Annuale mostra come il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici abbia superato l’87% rispettando così gli obiettivi UE con 10 anni di anticipo. Con una resa pro-capite media di 57,2 kg/abitante-anno, nel 2020 sono stati differenziati complessivamente quasi 3,5 milioni di tonnellate di materiale cellulosico.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale
Norma Tecnica UNI/TR 11331:2021
“Sistemi di gestione ambientale - Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche”

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni riguardanti l'applicazione, in Italia, dei sistemi di gestione ambientale conformi alla UNI EN ISO 14001:2015.

Non trattandosi di un documento normativo, non può essere utilizzato per aggiungere, ridurre o modificare i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015.

NORME TECNICHE – Gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 14031:2021
“Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida”

La norma fornisce una guida per progettare ed effettuare la valutazione delle prestazioni ambientali di un'organizzazione. È applicabile a qualsiasi organizzazione, senza riguardo alla tipologia, alle dimensioni, alla localizzazione e alla complessità. La norma non stabilisce livelli di prestazione ambientale. Essa non è finalizzata ad essere utilizzata per definire qualsiasi altro requisito di conformità dei sistemi di gestione ambientale.


SICUREZZA

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Mobility Manager: Linee guida per i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 209 del 4 agosto 2021: Decreto direttoriale di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 di approvazione delle "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)".

Definite le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che consentiranno alle imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, di predisporre i piani di spostamento casa-lavoro.

Le Linee guida forniscono indicazioni su:
- le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro
- i contenuti minimi da includere nel piano
- le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda
- gli obblighi di comunicazione ai dipendenti.

La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia, ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dovranno nominare un Mobility Manager, che elaborerà il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del personale dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che il primo PSCL dovrà essere adottato entro il 23 novembre 2021.

Il piano deve essere adottato dall'impresa e trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente per l'esame del Mobility Manager d’area, che potrà effettuare eventuali modifiche e stipulare con l’impresa stessa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 “Adozione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”. Aggiornamento delle linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in maniera appropriata per il contenimento e il contrasto del rischio sanitario.

- Circolare del Ministero della salute del 4 settembre 2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. Riporta indicazioni per l’esenzione dal vaccino delle persone che non possono vaccinarsi a causa di una condizione medica ai fini dell’accesso a quanto previsto dal comma 1, art. 3 del Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

- Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Disciplina per l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore). Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il controllo spetta al dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche.

- Ordinanza del Ministero della salute del 10 settembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. Prolungamento di 15 giorni della classificazione della Sicilia in area gialla.

- Legge n. 126 del 16 settembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. La Legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Prolungato dello stesso periodo anche lo smartworking per i lavoratori fragili, l’accesso a specifici servizi e attività (ristorazione per il consumo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione degli alberghi, spettacoli eventi e competizioni sportive, musei e luoghi della cultura, sale da gioco, centri termali, concorsi pubblici, sagre e fiere) in zona bianca sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass, rilascio dello stesso anche dopo 14 giorni la somministrazione della prima dose di vaccino.

- Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il Decreto estende l’obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione della verifica delle certificazioni (anche a campione) prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, inoltre i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati della verifica e dell’accertamento delle violazioni. I lavoratori che non sono in possesso del Green Pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della già menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Si ricorda che i Titolari del trattamento tenuti alla verifica della certificazione verde sono obbligati a rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali (delega formale con istruzioni di cui all’art. 29 del GDPR ai soggetti incaricati alla verifica dei green pass; formazione ai soggetti di cui sopra; informativa ci cui all’art. 13 del GDPR ai soggetti interessati relativamente al trattamento effettuato tramite verifica dei green pass; aggiornamento del registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del GDPR).

- Ordinanza del Ministero della salute del 24 settembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. Prolungamento di 15 giorni della classificazione della Sicilia in area gialla.

- Ordinanza del Ministero della salute del 28 settembre 2021: Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free". Misure di sicurezza per la sperimentazione di corridoi turistici covid free verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam). In vigore fino al 31 gennaio 2022 salvo proroghe. Vengono intesi come corridoi turistici gli itinerari di andata e ritorno verso le località evidenziate, per viaggi controllati, compresa la permanenza in strutture ricettive selezionate, seguendo quanto previsto dal documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio Covid-19 nei corridoi turistici Covid-free” allegato alla stessa ordinanza. Lo spostamento è autorizzato solo con certificazione verde. Quindi tampone entro 48 ore dalla partenza, tampone nel Paese di soggiorno in caso di permanenza di sette giorni o superiore. Al rientro, tampone 48 ore prima del ritorno e tampone in aeroporto. Quanto sopra esenta dall’obbligo di isolamento fiduciario.

ANTINCENDIO – criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature – aggiornamento del TUS
Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto andrà in vigore il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità, gli interventi potranno essere attuati anche tramite i modelli di gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica sarà valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici dovranno seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascerà l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – nuove disposizioni per il conseguimento ed il rinnovo del CQC
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 luglio 2021 “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”.

Il Decreto introduce numerose modifiche alla disciplina riguardante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ed in particolare al suo rinnovo quinquennale, dettando disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogare un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE.

- Circolare della Direzione generale per la Motorizzazione n. 28444 del 14 settembre 2021 “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”. La circolare fornisce precisazioni in merito alla disciplina della qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri di cui al punto precedente.

INAIL – chiarimenti su sanzioni per omessa o tardata denuncia di infortunio
Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.

La Circolare riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio.

In capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, che deve essere presentata online entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte.

La scadenza di due giorni inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo, primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni, primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

La sanzione amministrativa pecuniaria è da 1.290 a 7.745 euro oltre all’applicazione della diffida obbligatoria (articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 124/2004). In caso di ottemperanza sanzione minima di 1.290 euro, se non versati entro quindici giorni, sanzione in misura ridotta di 2.580 euro. In caso di mancato pagamento, rapporto all’Ispettorato del Lavoro, ordinanza e ingiunzione.

INAIL – Prestazione aggiuntiva a favore dei malati di mesotelioma
Circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 “Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

La Circolare riporta indicazioni derivanti dalle novità introdotte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), in merito alla prestazione aggiuntiva alla rendita riguardante i malati di mesotelioma professionale e i loro superstiti ed in merito alla prestazione una tantum 2021 per i malati di mesotelioma non professionale.

ADR – Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 26866 del 1 settembre 2021 “Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”.

La Circolare comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2021.

INL – campagna straordinaria di vigilanza in edilizia
Con la Circolare n. 6023 del 27 agosto 2021 la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha disposto l’attivazione di una campagna straordinaria di vigilanza nel settore edilizio.

Gli accertamenti riguarderanno:
- le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anti-contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione
- la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto inquadramenti dei lavoratori
- la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione
- la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008) e delle macchine (D. Lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita (installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento).

Le verifiche, da svilupparsi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, saranno indirizzate sia verso le realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste d’intervento, sia verso obiettivi individuati mediante un’accurata attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dell’opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili.

INAIL – Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia
Pubblicate da INAIL le “Linee di indirizzo SGI-AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, rivolte alle aziende del settore Energia-Petrolio.

La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”.

La UNI ISO 45001 costituisce, inoltre, lo standard internazionale per la certificazione del sistema di gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune, HLS “high level structure”.

INAIL – Agenti biologici fattori di rischio cancerogeno
Pubblicato da INAIL “Agenti biologici: fattori di rischio cancerogeno occupazionale?”.

Il documento evidenzia gli agenti biologici inclusi nell’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 e nell’Allegato III della Direttiva 1833/2019 di prossimo recepimento, classificati da IARC come cancerogeni o sospetti tali sulla base di evidenze cliniche e/o sperimentali, per una disamina dei potenziali effetti conseguenti all’esposizione.

L’esposizione a virus, batteri, parassiti, funghi può comportare anche l’insorgere di tumori nell’uomo.

In ambito occupazionale, la normativa ha associato l’effetto cancerogeno dell’esposizione professionale alla sola categoria di agenti di rischio chimici contemplata dal Titolo IX del D. Lgs. 81/08. Tuttavia, undici agenti biologici, appartenenti a virus, batteri ed endoparassiti umani, compresi nell’Allegato XLVI del Titolo X “Agenti biologici” del d.lgs. 81/08, sono stati classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni di tipo 1 (agenti, cioè, sicuramente cancerogeni).

Nelle conclusioni, sono proposte alcune riflessioni sulle possibili iniziative da intraprendere per approfondire il fenomeno nel contesto occupazionale.

INAIL – apnee ostruttive del sonno
Pubblicato da INAIL un nuovo factsheet dal titolo “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione”, che tratta la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) o OSAS che è una patologia cronica con gravi implicazioni economiche e sociali, ad elevata prevalenza, spesso sotto-diagnosticata e quindi non trattata.

La patologia è una delle cause più frequenti di eccessiva sonnolenza diurna (EDS), fattore di rischio indipendente di incidenti stradali e sul lavoro e causa di ridotta performance lavorativa.

ISS/INAIL – prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Pubblicato da ISS/INAIL l’opuscolo “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” che intende presentare le possibili misure di mitigazione e controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP) nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale.

INAIL – open data infortuni dei primi sette mesi del 2021
Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e luglio sono state 312.762 (+8,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 677 delle quali con esito mortale (-5,4%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 33.865 (+34,4%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19
I contagi sul lavoro da Covid-19 nei primi otto mesi dell’anno sono in calo del 40% rispetto al 2020 ma alla data dello scorso 31 agosto segnalate 3.067 infezioni di origine professionale in più rispetto alla fine di giugno (+1,7%). I casi denunciati dall’inizio della pandemia sono quasi 180mila, 747 dei quali con esito mortale.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI ISO 21927-9:2021
“Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo”

La norma specifica i requisiti di prestazione del prodotto, la classificazione e i metodi di prova per le attrezzature di controllo progettate per l'uso nei sistemi di controllo del fumo e del calore (SCFC) negli edifici.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 54-1:2021
“Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione”

La norma definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54. Fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema. La norma si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici. La norma non si applica ai rivelatori autonomi di fumo, trattati dalla UNI EN 14604.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN ISO 2719:2021
“Determinazione del punto di infiammabilità - Metodo Pensky Martens in vaso chiuso”

La norma descrive tre procedure A, B e C che utilizzano l'apparecchiatura di prova Pensky-Martens in vaso chiuso per la determinazione del punto di infiammabilità dei combustibili liquidi, dei liquidi con solidi sospesi, liquidi che nelle condizioni di prova tendono a formare una pellicola superficiale, biodiesel ed altri liquidi nell'intervallo di temperatura da 40 °C a 370 °C.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN ISO 13736:2021
“Determinazione del punto di infiammabilità - Metodo Abel in vaso chiuso”

La norma specifica un metodo per la determinazione manuale ed automatica del punto di infiammabilità in vaso chiuso di liquidi combustibili con punto di infiammabilità compreso tra -30,0 °C e 75,0 °C. Tuttavia, la precisione del presente metodo è valida solo per punti di infiammabilità compresi nell'intervallo tra -8,5 °C e 75,0 °C.

NORME TECNICHE – Indumenti di protezione
Norma Tecnica UNI EN ISO 19918:2021
“Indumenti di protezione - Protezione contro i prodotti chimici - Misura della permeazione cumulativa di prodotti chimici con bassa pressione di vapore attraverso i materiali”

La norma descrive i metodi di prova di laboratorio per determinare la resistenza dei materiali, delle chiusure e delle cuciture utilizzati nei dispositivi di protezione individuale (DPI) alla permeazione di prodotti chimici solide o liquide a bassa pressione di vapore (minore di 133.322 Pa a 25 °C) e/o insolubilità in acqua o altri liquidi comunemente utilizzati come mezzi di raccolta.

NORME TECNICHE – Protezione degli occhi e del viso
Norma Tecnica UNI EN ISO 19734:2021
“Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione”

La norma fornisce una guida sul controllo dei rischi per gli occhi e per il viso, comprese le radiazioni fisiche, meccaniche, chimiche, ottiche e biologiche e la scelta, l'utilizzo e la manutenzione di protezioni per occhi e viso.

Il documento si applica a:
- utilizzo professionale
- utilizzo non professionale, compreso in casa, attività ricreative e hobby
- scuole, istituti didattici e di ricerca.

NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro
Norma Tecnica UNI EN 14031:2021
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Determinazione quantitativa di endotossine aerodisperse”

La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa delle endotossine aerodisperse e fornisce i requisiti generali per il campionamento su filtri, il trasporto, lo stoccaggio e l'analisi dei campioni.

Questa norma fornisce anche le linee guida per la valutazione dell'esposizione delle endotossine nei luoghi di lavoro.

NORME TECNICHE – Luce e illuminazione
Norma Tecnica UNI EN 12464-1:2021
“Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”

La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

NORME TECNICHE – Spruzzatura termica
Norma Tecnica UNI EN 15339-2:2021
“Spruzzatura termica - Requisiti di sicurezza per i dispositivi di spruzzatura termica - Parte 2: Unità di regolazione del gas”

La norma specifica i requisiti di sicurezza per le macchine e le attrezzature di spruzzatura termica e, in questo caso, delle unità di regolazione dell'alimentazione in gas. Essa deve essere utilizzata congiuntamente alla parte 1 che tratta gli aspetti generali della progettazione, della fabbricazione e/o della messa in servizio di macchine e attrezzature.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 18119:2021
“Bombole per gas - Bombole e tubi per gas di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura - Ispezione periodica e prove”

La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità delle bombole e dei tubi per gas per essere re-introdotti in servizio per un ulteriore periodo di tempo.

La norma si applica alle bombole per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua da 0,5 l a 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti e ai tubi per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua maggiori di 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti. Essa si applica anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minori di 0,5 l.

La norma non si applica all'ispezione periodica e alla manutenzione di bombole per acetilene e all'ispezione periodica e alla manutenzione di bombole di materiale composito.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 15245-1:2021
“Bombole per gas - Filettature cilindriche per la connessione delle valvole alle bombole - Parte 1: Specifiche”

La norma specifica le definizioni, le dimensioni e le tolleranze delle filettature cilindriche di M30 x 2, M25 x 2 e M18 x 1,5, per la connessione delle valvole alle bombole per gas industriali e medicali.

NORME TECNICHE – Scale telescopiche
Norma Tecnica UNI EN 131-6:2021
“Scale – Parte 6: Scale telescopiche”

La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie.

Per scala telescopica s’intende un utensile costituito da tre o più sezioni a pioli/gradini con montanti telescopici. Se la scala è pieghevole comprende uno o più dispositivi a cerniera con almeno una posizione bloccabile predeterminata. Entrando ancor più nel dettaglio viene definito sezione a piolo/gradino quella parte della scala composta appunto da un piolo/gradino collegato a due montanti telescopici. Una scala telescopica può quindi passare da una misura molto compatta (quando è chiusa) a una misura molto alta (quando è aperta).

NORME TECNICHE – Ascensori
Norma Tecnica UNI 10411-1:2021
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori”
Norma Tecnica UNI 10411-2:2021
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.

Le norme trattano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non trattano quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l'incendio.

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