AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2020
06/10/2020

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2020

AMBIENTE

ADR – deroghe relative al trasporto interno

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Gli Stati membri presenti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 4 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio

Pubblicata il 24 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (num. CE: 232-142-6, num. CAS: 7789-06-2, 10588-01-9) per utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d’uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio

Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Con il Decreto di recepimento, che rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti, sono state modificate parti della parte IV del D.Lgs. 152/2006, di seguito una sintesi delle principali novità:

- articoli 178-bis e 178-ter: il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso, viene modificato il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) con la definizione di una serie di requisiti minimi (responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, definizione chiara dei costi posti a carico dei produttori e l'assicurazione di una copertura geografica della raccolta corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti). Stabilito l’obbligo per i produttori di iscriversi e comunicare dati e informazioni a un nuovo "Registro nazionale dei produttori”

- art. 180: i fornitori di articoli contenenti sostanze chimiche Reach, a decorrere dal 5 gennaio 2021, dovranno comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) i dati sulle sostanze in questione, in recepimento all'obbligo stabilito ai sensi del regolamento UE 1907/2006

- art. 181: la "preparazione per il riutilizzo" viene affiancata al "riciclaggio" e al "recupero" dei rifiuti in quanto attività che deve essere promossa dagli Enti competenti

- art. 182-ter: stabilita la scadenza del 31dicembre 2023 entro la quale i rifiuti organici dovranno essere differenziati e riciclati alla fonte

- art. 184: riformulato l'elenco dei rifiuti da qualificarsi come "speciali" nell'ambito dell'attività di classificazione

- art. 184-ter: stabilito l'obbligo della persona (fisica o giuridica) che utilizza o immette sul mercato per la prima volta un materiale "EoW" (End of Waste) di provvedere affinché soddisfi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sostanze chimiche (Reach e Clp) e di prodotti

- art 185, sottoprodotti: cancellata l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina "gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni", mentre vengono escluse le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale

- art. 185-bis: nuova definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" che va a sostituire la definizione di "deposito temporaneo"

- art. 188-bis: stabilito il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", istituito ai sensi dell'articolo 6 del DL 135/2018 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali. La definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del sistema, delle modalità di iscrizione, compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a successivi Decreti che, comunque, devono garantire un periodo preliminare di sperimentazione. Fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, continuano ad applicarsi i Dm 145/2018 (registri di carico e scarico) e 148/2018 (formulari di identificazione dei rifiuti)

- art. 189, catasto dei rifiuti: le categorie di soggetti obbligati alla presentazione del Mud rimangono immutate, fatta eccezione per l'ingresso dei "sistemi riconosciuti" di recupero e riciclaggio degli imballaggi, i contenuti della dichiarazione, si allargano a comprendere i materiali prodotti all'esito delle attività di recupero così come ai dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni per la gestione dei rifiuti

- art. 193: per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, si segnalano istruzioni sui trasporti "occasionali e saltuari" (massimo 5 volte l'anno), il ritocco della microraccolta (con l'introduzione del termine massimo di 48 ore)

- art. 218: aggiornata la definizione di "imballaggio riutilizzabile", viene introdotta la nuova definizione ufficiale di "imballaggio composito"

- art. 219: in merito ai sistemi di restituzione con cauzione "vuoto a rendere", il campo di applicazione, attualmente sperimentale e riferito esclusivamente agli imballaggi destinati ad uso alimentare, si allarga a ricomprendere tutte le tipologie di imballaggi

- art. 258, sanzioni: si abbassano le sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi (il minimo passa da 2.600 euro a 2.000 euro, il massimo da 15.500 euro a 10.000 euro) e dei rifiuti pericolosi (il minimo passa da 15.500 euro a 10.000 euro, il massimo passa da 93.000 a 30.000 euro, le sanzioni amministrative accessorie vengono limitate ai casi più gravi). Vengono poi introdotte le nuove sanzioni per l'omessa comunicazione dei dati relativi agli obiettivi di recupero dei rifiuti da imballaggi, per i soggetti responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non presentano il Mud, per la mancata iscrizione o l'omesso versamento dei contributi di iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e 3.000 euro per i rifiuti pericolosi) e la mancata trasmissione dei dati.

- aggiornamenti ed adeguamenti per gli allegati C, D, E, F, I

Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati:

- allegato L-ter “Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179

- allegato L-quater “Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

- allegato L-quinquies “Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- pile e accumulatori e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Decreto Legislativo n. 118 del 3 settembre 2020 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Con il Decreto di recepimento, sono stati modificati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

- il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Il decreto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- veicoli fuori uso

Decreto Legislativo n. 119 del 3 settembre 2020 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Tra le novità del Decreto di recepimento:

- coordinamento delle disposizioni nazionali con quelle europee, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore

- individuazione di forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio

- rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta ed alla sostituzione del “registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” con il “registro unico telematico dei veicoli fuori uso”

- individuazione delle misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.


RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- discariche di rifiuti

Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Con il Decreto di recepimento, viene introdotta una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica che prevede:

- la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani, al 2035

- nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi

- il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Il Decreto modifica il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 sui seguenti temi:

- i criteri di ammissibilità/non ammissibilità di determinate tipologie di rifiuti

- la caratterizzazione di base

- la verifica in loco e le procedure di ammissione

- i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (per inerti/per pericolosi/per non pericolosi)

- le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo

- i requisiti per la caratterizzazione di base

- il campionamento e l'analisi dei rifiuti

- le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi;

- i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.


ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta dei materiali metallici

VIA – razionalizzazione procedure statali

RIFIUTI – bonifiche

Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Conversione del Decreto “Semplificazioni” DL 76/2020 al cui interno sono contenuti diversi temi sia in materia di appalti ed edilizia che in materia di diritto ambientali, di seguito le principali novità di interesse:

- Raccolta materiali metallici: sono previsti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali metallici, favorendo l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un registro presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata

- Valutazione di impatto ambientale (VIA): sono introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorire l'accelerazione delle procedure previste ed una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

- Bonifiche: si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, si disciplinano le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo. Si stabilisce, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione di un Piano delle indagini preliminari, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali in base a determinate condizioni, l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cosiddetti siti "orfani" e l'istituzione del sito di interesse nazionale dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli).

AEE – restrizioni di determinate sostanze pericolose

- Decreto del Ministero dell'ambiente 19 maggio 2020 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 agosto 2020 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Il Decreto del 19 maggio 2020 attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, mentre il Decreto 5 agosto 2020 attua le direttive 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366. Conseguentemente vengono modificati gli allegati III e IV del D.Lgs. 27/14 per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, con particolare riguardo alle seguenti esenzioni:

- uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

- uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione

- uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività; uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento;

- uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni; uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali

- uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

Il D.M. 19 maggio 2020 dispone che le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 maggio 2020, il D.M. 5 agosto 2020 differenzia le tempistiche, prevedendo che alcune disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 aprile 2021 ed altre dal 1 settembre 2021.

ACQUE – nuova proroga per il limite di cromo esavalente

Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020 “Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»”.

Con il Decreto viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs. 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite per il cromo esavalente.

L'allegato I del D.Lgs. 31/2001, nei parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano aveva inserito per il cromo esavalente il limite di 10 μg/l. L'entrata in vigore del nuovo parametro doveva scattare a fine 2019 ma dopo una prima proroga al 30 giugno 2020 (DM 14 febbraio 2020), arriva ora un’ulteriore slittamento a fine anno.

Attualmente quindi è in vigore solo il valore limite di 50 μg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale) come previsto dall'allegato I del D.Lgs. 31/2001. Ricordiamo che il D.Lgs. 152/2006 prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 μg/l per il cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di 5 μg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio.

RIFIUTI – End of waste carta e cartone

Il 24 settembre 2020, il Ministro dell’Ambiente ha firmato il Regolamento recante la disciplina per l’End of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone, frutto di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, altri stakeholders, nonché l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana.

Il Regolamento stabilisce le modalità e i criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi.

La carta da macero può essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria, secondo le caratteristiche dettate dalla norma tecnica UNI EN 643.

Il Regolamento si compone di 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità) e 3 allegati:

- l’Allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643

- l’Allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati

- l’Allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 1 settembre 2020 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020".

Il Piano comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH 2020, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare).


SICUREZZA


ADR – deroghe relative al trasporto interno

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Gli Stati membri presenti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 4 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio

Pubblicata il 24 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (num. CE: 232-142-6, num. CAS: 7789-06-2, 10588-01-9) per utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d’uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE – nuove disposizioni

Legge n. 113 del 14 agosto 2020 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”.

La legge prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, presso il Ministero della Salute, che dovrà monitorare episodi di violenza, eventi sentinella, promuovere studi analisi e buone prassi.

Sotto il profilo della tutela penale, l’art. 5 interpola all’art. 61 del c.p. il n. 11-octies), che introduce una circostanza aggravante comune ad effetto comune per l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.

Prevista l’inclusione di specifici protocolli operativi nei piani di sicurezza delle strutture sanitarie, finalizzati a favorire il tempestivo intervento delle forze di polizia.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 vengono prorogate sino al 7 ottobre 2020. Le principali modifiche riguardano gli allegati: Linee guida in materia di trasporto pubblico, Linee guida per il trasporto scolastico, Spostamenti da e per l’estero, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.

- Decreto Legge n. 111 del 8 settembre 2020 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La principale novità di interesse è quella che il genitore lavoratore dipendente, se ha un figlio convivente (minore di 14 anni) in quarantena obbligatoria per contatti scolastici potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre 2020. Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei genitori alternativamente all'altro, potrà astenersi dal lavoro: in tal caso per i periodi di congedo fruiti verrà riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Le predette misure, possono essere chieste da uno solo dei due genitori.

- La quarantena del figlio “dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”.

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 24304 del 9 settembre 2020 “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”. Modifica delle linee di cui alla circolare n. 3320 del 20 maggio 2020, per conformarle alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Inserimento di alcune regioni della Francia per l’obbligo di test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone in fase di ingresso.

- Legge n. 124 del 25 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Convertito in legge il DL n. 83 del 30 luglio 2020 con il quale il governo aveva fatto slittare il termine dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

- Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 4/9/2020 “Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività-Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili". Fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale. Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.

- Circolare del Ministero della salute del 29 settembre 2020 "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2". Specifiche sugli attestati di guarigione per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

- Circolare del Ministero della salute del 29 settembre 2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”. Si evidenzia l'utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico.

- Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 100 del 16 settembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Proroga dell'efficacia delle ordinanze regionali dal 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

- Inail comunica che a seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro e del Ministero della salute, contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, si comunica, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, la chiusura dell’applicativo per la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 34/2020.

ANTINCENDIO – semplificazioni per gli spettacoli dal vivo

Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Conversione del Decreto “Semplificazioni” DL 76/2020, l'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

GENERATORI DI VAPORE – Abilitazione alla conduzione

Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.

Il decreto riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini:

- il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie

- il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore

- il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore

- il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.

Il titolo verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto indica attraverso due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.

La parte pratica del corso sarà valida per una sessione, massimo un anno tra la fine del corso e la domanda di esame. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore.

In caso di mancato superamento della prova pratica occorrerà sostenere una sessione pratica supplementare per essere riammesso. Gli esami saranno svolti in mesi e sedi indicati dall’allegato I. Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.


ANTINCENDIO – reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 02/09/2020, prot. 11297, la risposta a quesiti riguardanti la reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori, con i seguenti indirizzi di carattere generale:

- con riferimento al capitolo S.1 del DM 3 agosto 2015, si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile

- i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati "nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi", per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell'attività si applica invece la tabella S.1-3

- relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell'opera da costruzione

- nell'adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell'interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell'opera da costruzione.

ANTINCENDIO – pratiche inerenti le materie radioattive

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 12000 del 16 settembre 2020 inerente il decreto legislativo n. 101 del 31/07/2020 - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive.

Con il D.Lgs. 101/2020 sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs. 230/95.

Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020.


REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 1 settembre 2020 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020".

Il Piano comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH 2020, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare).


INAIL – sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Con la nota Inail del 11 settembre 2020 sono indicate le principali novità per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie introdotte dalla legge 113/2020 entrata in vigore il 24 settembre 2020. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con le funzioni di monitorare episodi di violenza, eventi sentinella e l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nonché di promuovere studi, analisi e buone prassi.

Le strutture presso le quali opera il personale esercente professioni sanitarie e socio-sanitarie devono prevedere nei piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia.

Sono, inoltre, apportate integrazioni ad alcune norme del codice penale, e precisamente l’art. 583 quater “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive”, l’art. 61 “Circostanze aggravanti comuni”, l’art. 581 “Percosse” e l’art. 582 “Lesioni personali”, con l’estensione della tutela dei reati anche agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.


INAIL – Manifestazioni fieristiche- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Inail ha pubblicato il volume “Manifestazioni fieristiche- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro” che costituiscono un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Linee di indirizzo intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi.

INAIL – progettazione della misura esodo

Inail ha pubblicato "Progettazione della misura esodo" dedicata alla misura antincendio S.4 ”Esodo” del “Codice di prevenzione incendi”, e contiene alcune applicazioni inerenti la progettazione del sistema di esodo, la cui finalità è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.


INAIL – Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile

Inail ha pubblicato "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.


INAIL – open data infortuni dei primi otto mesi del 2020

Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e agosto che sono state 322.132 (-22,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 823 delle quali con esito mortale (+20,1%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 27.761 (-32,2%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19

Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 31 agosto, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 52.209, 846 in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. I casi mortali sono 303, 27 in più rispetto ai dati rilevati al 31 luglio. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail, il rapporto tra i generi si inverte, il 71,3% dei lavoratori contagiati sono donne e l’età media scende a 47 anni.

INAIL – criteri per la validazione in deroga dei DPI

Sono disponibili sul sito dell'Inail i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e l'immissione in commercio dei DPI così come previsto dall'art. 66 bis del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.

ISS – aggiornamento rapporto COVID-19 strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali

L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il rapporto ISS COVID-19 n. 4 Rev. 2, aggiornato al 24 agosto 2020, che fornisce indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Si tratta di un aggiornamento del rapporto pubblicato ad aprile.

Modifiche introdotte in questa versione:

- Inclusione, tra le strutture residenziali, anche delle strutture socioassistenziali in ambito territoriale.

- Indicazioni per la gestione della riapertura alle visite previste dagli aggiornamenti normativi.

- Indicazione di uso delle mascherine chirurgiche da parte dello staff assistenziale in tutta la struttura.

- Raccomandazioni per la ripresa delle attività di gruppo mantenendo un adeguato livello di sicurezza.


ISS – rapporto COVID-19

L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il rapporto n. 59/2020 “Supporto digitale al tracciamento dei contatti (contact tracing) in pandemia: considerazioni di etica e di governance". Versione del 17 settembre 2020”.

Il Rapporto è dedicato ai molteplici e rilevanti problemi di etica che solleva il tracciamento dei contatti mediante App e che coinvolgono: organizzazione dei servizi sanitari, sanità pubblica, medicina clinica, medicina sociale, epidemiologia, tecnologia, diritto e numerose altre aree.

AMIANTO – pubblicazione SNPA

Pubblicato da SNPA l’aggiornamento del manuale “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA”, una guida pratica, funzionale “alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia”. Il documento costituisce aggiornamento del precedente “Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali”.

NORME TECNICHE – antincendio

Norma Tecnica UNI/TR 11792:2020

“Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Linea guida ai sistemi di protezione antisismica”

La norma fornisce i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici sprinkler e dei sistemi di tubazioni per naspi e idranti antincendio, in conformità alla EN 12845. Si applica esclusivamente a luoghi in zone sismiche in conformità al punto 3.2.1 della EN 1998-1:2004 + AC:2009 e per aree soggette a un picco di accelerazione del terreno maggiore del 9% di g.

NORME TECNICHE – antincendio

Norma Tecnica UNI EN 13381-7:2019

“Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno”

La norma specifica i metodi di prova per determinare il contributo dei kit di protezione contro l'incendio alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di legno, i kit di protezione contro l'incendio includono placcature, rivestimenti di protezione contro l'incendio a spruzzo e reattivi.

Il metodo è applicabile a tutti i kit di protezione; questi possono essere fissati, in tutto o in parte, direttamente all'elemento di legno, e possono includere un'intercapedine tra il kit di protezione e l'elemento di legno, come parte integrante del loro progetto.

NORME TECNICHE – mobili per ufficio

Norma Tecnica UNI EN 1335-1:2020

“Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni”

La norma specifica sia le dimensioni di quattro tipologie di sedie da lavoro per ufficio sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni.

NORME TECNICHE – attrezzature stradali

Norma Tecnica UNI EN 12767:2019

“Sicurezza passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali - Requisiti e metodi di prova”

La norma specifica le procedure di prova delle prestazioni per determinare le proprietà di sicurezza passiva di strutture di supporto quali pali per l'illuminazione, pali per segnaletica, supporti per segnali, elementi strutturali, fondazioni, prodotti smontabili e qualsiasi altro componente utilizzato per sostenere un particolare elemento dell'attrezzatura sul ciglio della strada.


NORME TECNICHE – DPI

Norma Tecnica UNI EN 17353:2020

“Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti”

La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio.


NORME TECNICHE – DPI

Norma Tecnica UNI EN 469:2020

“Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio”

La norma specifica i requisiti minimi prestazionali per gli indumenti di protezione da indossare durante le attività di lotta contro l'incendio. I requisiti trattano la progettazione, il calore e la fiamma, la meccanica, la chimica, il comfort e la visibilità.


NORME TECNICHE – applicazioni ferroviarie

Norma Tecnica UNI EN 45545-2:2020

“Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti”

La norma specifica i requisiti di comportamento al fuoco dei materiali e prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari come definiti nella UNI CEI EN 45545-1.

NORME TECNICHE – bruciatori automatici

Norma Tecnica UNI EN 267:2020

“Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata”

La norma specifica le procedure di prova, la terminologia, i requisiti generali per la costruzione e l'utilizzo dei bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata, oltre alle prescrizioni sui dispositivi di controllo e sicurezza.

NORME TECNICHE – macchine agricole

Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-11:2020

“Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici”

La norma da usare insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e costruzione di macchine raccoglimballatrici semoventi e trainate, compresa la combinazione di raccoglimballatrici con fasciatrici per balle, indipendentemente dalla forma o dalla dimensione delle balle formate.

NORME TECNICHE – macchine agricole

Norma Tecnica UNI EN 17344:2020

“Macchine agricole - Veicoli agricoli e forestali semoventi - Requisiti di frenatura”

La norma si applica ai veicoli agricoli e forestali semoventi a ruote e / o a cingolati quando utilizzati su strade pubbliche. Essa specifica le definizioni, i requisiti di costruzione e di prestazione e i mezzi per la verifica dei sistemi di frenatura dei veicoli con una velocità massima di progetto non superiore a 60 km/h.

NORME TECNICHE – macchine forestali

Norma Tecnica UNI EN 13525:2020

“Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di sminuzzatrici di legna mobili, vale a dire semoventi, portate, semi-portate e trainate, utilizzate in forestazione, agricoltura, orticoltura e nella manutenzione del verde.

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