AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2024
15/11/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2024

AMBIENTE

SOSTENIBILITA’ – istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile
Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile).

Istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, che:
- svolge i compiti di cui all’articolo 19 del Regolamento n. 2024/1781;
- assiste la Commissione nello svolgimento delle sue attività a norma del Regolamento n. 2017/1369;
- assiste la Commissione nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione menzionati all’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento n. 2024/1781, che devono stabilire, per i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, specifiche comuni concernenti i requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi al passaporto digitale di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 o i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39, prima che vengano presentati al comitato a norma del Regolamento n. 2011/182;
- realizza uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore dei prodotti sostenibili

La Decisione disciplina la composizione del gruppo, la procedura di selezione dei membri, la Presidenza e diversi aspetti legati al suo funzionamento.

SOSTENIBILITA’ – verifica dei requisiti di prestazione dei prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.

Pubblicato il Regolamento n. 2024/2769, che stabilisce i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, modificando l’allegato V del Regolamento n. 2011/305 (che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).

Ciò comporta che, sulla base delle modifiche introdotte, dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 2024/2769 la “dichiarazione di conformità” dei prodotti da costruzione a specifici standard europei (i quali non subiscono tuttavia modifiche) dovrà includere anche informazioni relative alla sostenibilità ambientale.

Nel dettaglio, il provvedimento riguarda l’aggiunta di un nuovo sistema di valutazione e verifica della “costanza della prestazione”.

In vigore dal 17 novembre 2024

FGAS – deroga per l’immissione sul mercato di determinate apparecchiature
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio.

Il Regolamento n. 2024/573 ha introdotto il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome (esclusi i chillers) contenenti gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o superiore a 150. Con il Regolamento n. 2024/2729 viene introdotta deroga temporanea a tale divieto: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, infatti, sarà consentita l’immissione sul mercato, a condizione che siano etichettati conformemente al Regolamento n. 2024/573, a:
- dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50°C;
- apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
- centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.

In vigore dal 24 ottobre 2024.

SOSTENIBILITA’ – specifiche di progettazione ecocompatibile per ventilconvettori
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2638 della Commissione, del 9 ottobre 2024, relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori.

Introdotte le norme armonizzate di riferimento da utilizzare per la costruzione, in conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, di ventilconvettori, ossia dispositivi che producono “una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprendono la fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno”.

La nuova disciplina sull’ecodesign dei prodotti è stata introdotta dal Regolamento n. 2024/1781, entrato in vigore lo scorso 18 luglio.

EMISSION TRADING– elenco dei prodotti che legano chimicamente la CO2
Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto.

In accordo con gli obiettivi di riduzione netta delle emissioni di gas effetto serra stabiliti dalla Direttiva n. 2003/87 (Direttiva ETS), vengono introdotte delle novità relativamente ai processi di cattura ed utilizzo del carbonio per lo stoccaggio permanente. Con il Regolamento n. 2024/2620 vengono infatti stabiliti i requisiti per poter considerare che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente ad un prodotto, e di conseguenza viene approvato l’elenco di prodotti che si ritiene possano legarla permanentemente, rappresentati da carbonati minerali utilizzati in diversi prodotti da costruzione. Questi ultimi sono infatti particolarmente durevoli e solitamente a fine del ciclo di vita non vengono smaltiti tramite incenerimento, processo con cui invece avviene dispersione in atmosfera del carbonio stoccato.

Le novità riguardano la sola CO2, in quanto per mitigare le emissioni di altri gas a effetto serra, come CH4 o N2O, non è necessario stoccarli in modo permanente.

Il Regolamento risulta particolarmente di interesse per gli operatori rientranti nel sistema ETS, che potendo “catturare” la CO2 nei prodotti in modo permanente ne emetterebbero di meno e dovrebbero di conseguenza restituire meno quote di emissione.

In vigore dal 24 ottobre 2024.

SOSTENIBILITA’ – disponibili le FAQ relative al nuovo Regolamento sui requisiti di progettazione ecocompatibile
Pubblicato dalla Commissione Europea il documento “Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): Frequently Asked Questions (FAQ)”, con l’obiettivo di fornire risposta alle domande più frequenti relative al nuovo Regolamento n. 2024/1781, in vigore dal 18 luglio 2024, che ha stabilito un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Il documento è disponibile al link: https://circabc.europa.eu/ui/group/418195ae-4919-45fa-a959-3b695c9aab28/library/93412939-2dad-4a1b-9c91-f126b582c475?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

ENERGIA – Piattaforma Digitale Aree Idonee per impianti di produzione di energia rinnovabile
Decreto Ministeriale 17 settembre 2024, n. 320. Modalità di funzionamento della "Piattaforma Digitale Aree Idonee".

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee, prevista dal D.Lgs. n. 199/2021, che ha stabilito che sia a capo delle Regioni definire le aree dove le imprese possono o meno realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile.

La Piattaforma, elaborata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per fornire a Regioni e Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad essi connesse, sarà operativa entro il 15 dicembre 2024 e raccoglierà dati relativi a caratterizzazione e conformazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, stime del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree e garantirà acquisizione e scambio di dati con altre PA ed Enti interessati. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno stabilite le informazioni da rendere accessibili al pubblico.

In vigore dal 16 ottobre 2024.

VARIE – pubblicato il Decreto Ambiente n. 153/2024
Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153. Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 153/2024, che apporta modifiche su diversi temi inclusi nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ed in particolare in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, crisi idrica, economia circolare, bonifica, difesa del suolo, dissesto idrogeologico e funzionalità delle PA operanti nel settore dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Tra le principali novità si segnalano:
- Determinazione dell’efficacia temporale minima del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: 5 anni;
- Introduzione della definizione di “acque affinate”, intese come acque reflue trattate che possono essere riutilizzate per l’irrigazione agricola;
- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività di "cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato";
- Legittimità dell’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti anche dal legale rappresentante di un’impresa (se ha svolto tale attività per almeno 5 anni consecutivi);
- Aumento dei componenti del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Modifiche alla disciplina in materia di “siti orfani” (sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi);
- Estensione (oltre a suolo e sottosuolo) anche alle acque sotterranee della procedura per la determinazione dei valori di fondo nei siti in cui si siano riscontrate concentrazioni sopra i limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).

In vigore dal 18 ottobre 2024.

EMISSION TRADING – nuove regole nazionali
D.Lgs. Governo 10 settembre 2024, n. 147. Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Introdotte le nuove regole nazionali sul sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, in attuazione della Direttiva n. 2023/958 e della Direttiva n. 2023/959.

Modificate ed introdotte in particolare le disposizioni relative al trasporto aereo, al settore marittimo e agli inceneritori di rifiuti e introdotto, dal 2025, il sistema ETS II.
In vigore dal 15 ottobre 2024.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – chiarimenti sul rilascio del certificato d’approvazione dei veicoli
Circolare Ministeriale 2 ottobre 2024, n. 27237. Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alcuni chiarimenti in merito al rilascio del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307), necessario per attestare la conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU. Di seguito il testo della Circolare:

“Conformemente al capitolo 9.1.3 dell’ADR “La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU.. deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1”.

Si ribadisce, a tal proposito, che, sia per i veicoli completi sia per i veicoli completati, il rilascio del certificato di approvazione in questione è successivo all’effettuazione di una visita e prova nell’ambito della quale sono verificati gli adempimenti alle prescrizioni del cap. 9.2 dell’ADR. Nel caso di veicoli completi, se nel rigo 52 del certificato di omologazione (COC) è esplicitamente indicato che il veicolo è conforme alle prescrizioni dell’ADR di cui al capitolo 9.2 secondo le specifiche tecniche ivi previste, non è necessario ripetere la visita e prova poiché la stessa è stata già effettuata sul prototipo ai fini dell’omologazione. Il suddetto certificato di approvazione ADR, pertanto, può essere rilasciato contestualmente all’immatricolazione.

Analogamente quanto sopra si applica anche nel caso dei veicoli completati in cui la verifica di conformità ai dettami dell’ADR può essere condotta durante la visita e prova per l’omologazione di seconda fase.

Nel caso di visita e prova per l’omologazione individuale (unico esemplare), la verifica di conformità ai dettami dell’ADR può essere condotta contestualmente rilasciando anche il certificato di approvazione ADR.

Nel caso in cui non vi sia alcuna annotazione al rigo 52 del COC, il veicolo è soggetto a visita e prova.

L’unico caso in cui l’Autorità competente rilascia, in ogni caso, il certificato di approvazione ADR per via esclusivamente amministrativa, dispensando, quindi, il veicolo dalla visita è prova per il rilascio di detto certificato, è quello dei trattori per semirimorchi a condizione che il costruttore riconosciuto dall’Autorità competente abbia preventivamente presentato una dichiarazione di conformità ai dettami del cap. 9.2 dell’ADR.”

DANNO AMBIENTALE – Vademecum per i soggetti attuatori delle misure del PNRR
Il principio DNSH e l’analisi dei rischi climatici nel PNRR - Vademecum per i Soggetti Attuatori delle misure MASE - A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico (DG COGESPRO) - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Pubblicate le indicazioni operative e metodologiche indirizzate ai Soggetti Attuatori delle misure PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dello svolgimento dell’analisi dei rischi climatici fisici ai quali può essere esposto un intervento. L’analisi è infatti inclusa tra le verifiche richieste per garantire la conformità di ogni intervento PNRR al principio DNSH (Do No Significant Harm, ossia “non arrecare un danno significativo”) e all’obiettivo dell’Adattamento ai cambiamenti climatici.

VARIE – disciplina dell’accensione dei falò per manifestazioni e ricorrenze
Legge 7 ottobre 2024, n. 152. Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La Legge n. 152/2024 stabilisce che l’accensione di falò in occasione di manifestazioni storiche o ricorrenze popolari non rientra nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, che invece regolamenta la gestione dei rifiuti e le attività di bonifica dei siti inquinati. Inoltre, viene ribadito che la regolamentazione dei falò è a capo delle Regioni.
In vigore dal 1° novembre 2024.

VARIE – report ISPRA 2023 sullo stato dell’ambiente in Italia

STATO DELL’AMBIENTE 101/2024 -Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme.
Pubblicato il report 2023 di ISPRA sullo stato dell’ambiente in Italia, documento statistico indirizzato a decisori politici, amministratori, studiosi e cittadini, che descrive lo stato dell’ambiente in Italia attraverso più di 300 indicatori della Banca dati dell’Istituto.

RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione scheda tecnica sottoprodotto n. 5 – Trebbie di Birra
Determinazione del Dirigente (reg.) 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 5 - Trebbie di Birra.

Approvata la Scheda tecnica sottoprodotto n. 5 - Trebbie di Birra, residui della lavorazione del malto d’orzo per la produzione di birra. L’utilizzo principale ad oggi identificato è quello per la produzione di mangime animale ad alto contenuto proteico, ma sono incluse anche tra le biomasse residuali per la produzione di biogas e di energia mediante combustione. Tra le prospettive di utilizzo la Scheda include l’uso come fertilizzanti in agricoltura e come alimenti per le persone, anche incorporati in prodotti da forno.

VARIE – Regione Lombardia. Classificazione degli interventi di modifica di impianti per la produzione di biometano in attività zootecniche soggette ad AIA
Delib. Giunta Reg. 30 settembre 2024, n. XII/3139. Indirizzi regionali in merito alla classificazione degli interventi di modifica connessi alla realizzazione di impianti per la produzione di biometano collocati all'interno di attività zootecniche soggette ad AIA, in applicazione della d.g.r. n. 4268 del 8 febbraio 2021 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative'".

Approvata da Regione Lombardia una delibera che chiarisce le procedure autorizzative inerenti alla realizzazione di impianti per la produzione di biometano collocati all’interno di attività zootecniche soggette ad AIA. Viene chiarito che “gli interventi di realizzazione o conversione per la produzione di biometano all’interno di una installazione zootecnica sono considerati come ‘non sostanziali’ se non è previsto un incremento significativo del numero di capi allevati o degli effluenti da destinare alla produzione del gas.”

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Piano di azione per assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno
Deliberazione del Presidente n. 125 del 23/10/2024. Approvazione del Piano di azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno per il quinquennio 2024-2028, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – quarta fase.

Dopo l’adozione di agosto 2024, è stato approvato il Piano d’Azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, elaborato sulla base della mappatura acustica adottata a giugno 2024.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 31 ottobre 2024, n. 10705-3

Qualità dell'acqua - Ricerca e conteggio dei batteriofagi - Parte 3: Validazione dei metodi per la concentrazione dei batteriofagi dall'acqua La norma specifica i principi generali per la valutazione delle prestazioni dei metodi utilizzati per la concentrazione dei batteriofagi dall'acqua. È raccomandata la concentrazione per quei campioni che si prevede contengano < 3 ufp/ml (ufp/ml=unità formanti placca per millilitro). I metodi di concentrazione possono essere applicati a tutti i tipi di acqua a condizione che la quantità e la natura dei solidi sospesi e/o disciolti non interferiscano con la procedura di concentrazione. Questa parte della norma ISO 10705 non fornisce dettagli specifici sui metodi di concentrazione, ma descrive i principi fondamentali per la valutazione dell'idoneità di un determinato metodo, per un dato tipo e volume di acqua. Nell'Appendice A sono riportati esempi di metodi con prestazioni soddisfacenti e i loro campi di applicazione.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024
“Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
Norma Tecnica UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024
“Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”
Norma Tecnica UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”
Norma Tecnica UNI EN ISO 50001:2018+A1:2024
“Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”

Le nuove edizioni delle norme si differenziano dalle precedenti dalla sola inclusione dell'aggiornamento A1 (edizione settembre 2024) che riguarda le azioni relative al cambiamento climatico.

NORME TECNICHE – Rifiuti
Norma Tecnica UNI 16 ottobre 2024, n. 11586
Veicoli raccolta rifiuti - Controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio.

La norma definisce i metodi per effettuare i controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio applicando in maniera corretta la legislazione vigente, onde prevenire l'insorgenza di fenomeni di malfunzionamento nelle condizioni di utilizzo rispetto alle prerogative progettuali del macchinario medesimo.


SICUREZZA

SOSTANZE PERICOLOSE – CLP XXII adeguamento al progresso tecnico
Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

È stato pubblicato il XXII° ATP del Regolamento CLP, che prevede l'introduzione di 27 nuove sostanze nell'allegato VI, la modifica della classificazione per 16 sostanze già incluse e la soppressione di alcune voci.

Le classificazioni introdotte dal XXII ATP CLP si applicano a partire dal 1° maggio 2026.

È possibile adottare, su base volontaria, le nuove disposizioni dal 20 ottobre 2024, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per l’osservanza obbligatoria.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela dagli atti di violenza sui luoghi di lavoro per gli operatori sanitari
Decreto Legge n. 137 del 01 ottobre 2024 “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.

Il Decreto contiene misure volte a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all’assistenza sanitaria.

Prevede la reclusione da uno a cinque anni e multe fino a 10.000 euro, introduce l'arresto in differita, entro le 48 ore dal fatto, nel caso ci siano filmati o altre prove che attestino il reato.

Con il Decreto vengono modificati i seguenti articoli al codice penale:
- Articolo 1: "Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata".

- Articolo 2: "quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".

Il Decreto Legge è entrato in vigore il 2 ottobre 2024.

ANTINCENDIO – aggiornamento delle tariffe
Decreto del Ministero dell’Interno del 11 ottobre 2024 “Modifiche del decreto 2 marzo 2012, recante: Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il Decreto contiene l’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Il Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il Decreto Legge modifica il comma 8 dell’art. 29 della Legge 56/2024: a seguito del rilascio dell’attestato di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a “basso rischio di irregolarità”.

A differenza della precedente formulazione, l’INL può scegliere di non procedere a ulteriori verifiche nelle materie degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella lista di conformità, sempre però fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, che, come prima, restano attivabili insieme alle eventuali richieste di intervento e attività di indagine disposte dalla Procura.

In sintesi, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può (a discrezione dell’Ispettorato) non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella medesima lista.

Il Decreto Legge è entrato in vigore il 29 ottobre 2024.

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 88 del 4 ottobre 2024 “cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – sollecito alla presentazione dell'istanza della Patente a crediti
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 376 del 7 ottobre 2024 “Sollecito alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento della Patente a crediti”.

La nota, informa che alla data del 7 ottobre “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza” per la richiesta della patente.

Auspica che gli operatori avviino le proprie istanze ricordando che:
- l’autocertificazione via Pec può essere utilizzata fino al 31 ottobre;
- “coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024“.

Si evidenzia anche che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul sito del Ministero, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro – chiarimenti in merito alla diffida amministrativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 7296 del 8 ottobre 2024 “Artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024 – chiarimenti in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa”.

Con la nota viene chiarito che la nuova diffida amministrativa, avendo natura procedurale, si applica a partire dal 2/8/2024 anche in relazione a violazioni commesse prima di tale data.

Tale provvedimento va adottato, con diffida “ora per allora”, anche nel caso in cui sia accertato che una delle violazioni previste nell’elenco dell’INL sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. Al trasgressore va domandata l’eventuale esistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio.

Per la notifica del verbale di diffida amministrativa occorre seguire la procedura disposta in relazione agli atti giudiziari, a mezzo posta o a mezzo funzionario dell’amministrazione. Dalla notifica decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) possono adempiere alle prescrizioni violate.

INAIL – Relazione annuale 2023
Presentata la Relazione annuale INAIL, nel 2023 in calo gli infortuni e i casi mortali denunciati mentre registrano un aumento del 19,5% le malattie professionali.

Nel 2023 gli infortuni denunciati all’Inail sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui il 18,1% avvenuti “fuori dall’azienda”, cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) “fuori dall’azienda”.

INAIL – rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica
Pubblicata la scheda “Gestione del rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica: aspetti tecnici, gestionali e organizzativi” che vuole rappresentare un elemento di supporto per coloro che sono deputati alla valutazione e alla gestione del rischio incendio all’interno delle strutture sanitarie che ospitano apparecchiature a risonanza magnetica, proponendo un sistema di gestione che tenga conto delle criticità legate agli ulteriori fattori di rischio presenti, quali intensi campi elettromagnetici e fluidi criogenici in grande quantità, al fine di prevedere attrezzature adeguate e mettere a punto procedure che consentono di effettuare interventi in sicurezza in caso di emergenza.

INAIL – infortuni nei trasporti
Il numero Dati INAIL di settembre 2024 analizza gli infortuni nel settore dei trasporti, un settore a forte rischio.

Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni sul lavoro denunciati nel Trasporto e magazzinaggio sono aumentati di oltre il 35%, più del doppio rispetto all’incremento del 15,6% registrato nello stesso periodo per l’intera gestione assicurativa dell’Industria e servizi. Considerando i soli casi mortali, invece, il dato è rimasto invariato, con 177 decessi denunciati sia nel 2018 che nel 2022, a fronte di un calo del 4,3% nel complesso dell’Industria e servizi.

INAIL – interazione uomo-macchina
Pubblicata la scheda “Interazione uomo-macchina – L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?”. Valutare e prevedere le prestazioni cognitive è fondamentale per qualsiasi disciplina che si occupi di operatori umani nel contesto di comportamenti critici per la sicurezza. In materia di sicurezza del macchinario, questo si traduce in una progettazione antropocentrica finalizzata ad un sistema di interazione che favorisce una condizione di comfort cognitivo dell’operatore, alta performance e comportamento sicuro.

La scheda ha messo a fuoco gli stati cognitivi a cui sono ascrivibili comportamenti involontari, usi scorretti o ragionevolmente prevedibili, nella convinzione che una progettazione vincente in termini di sicurezza deve tendere a finalizzare un’interazione che attivi stati cognitivi scientificamente associabili alla performance dell’operatore.

Tale conoscenza offre al progettista la possibilità di gestire il rischio di uso scorretto ragionevolmente prevedibile con un nuovo approccio.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024
“Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
Norma Tecnica UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024
“Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”
Norma Tecnica UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”
Norma Tecnica UNI EN ISO 50001:2018+A1:2024
“Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”

Le nuove edizioni delle norme, si differenziano dalle precedenti dalla sola inclusione dell'aggiornamento A1 (edizione settembre 2024) che riguarda le azioni relative al cambiamento climatico.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI EN ISO 45002:2024
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Linee guida generali per l’attuazione della UNI ISO 45001:2018”

La norma fornisce una modalità di attuazione dei requisiti della ISO 45001:2018 in qualsiasi tipo di organizzazione. Il documento fornisce una guida (con casi reali, su come si può fare) sull’istituzione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione per la salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) in grado di aiutare le organizzazioni ad essere conformi alla ISO 45001:2018.

NORME TECNICHE – Gestione digitale della documentazione SSL nei cantieri
Norma Tecnica UNI/PdR 168:2024
“Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili”

La prassi di riferimento è un nuovo strumento per una gestione ottimizzata della documentazione prevista dalla legge.

La prassi definisce i requisiti e i livelli di sviluppo per la realizzazione di un ambiente informativo condiviso e collaborativo dedicato alla gestione della documentazione di sicurezza e salute nei cantieri, in conformità alla legislazione vigente.

Sono descritte dunque le modalità gestionali a sviluppo informatizzato crescente, che i soggetti interessati possono essere in grado di attuare nelle rispettive organizzazioni.

È importante ricordare che tale documento non fornisce indicazioni per la predisposizione o l’applicazione di un sistema di gestione per la sicurezza all’interno di un cantiere, ma può affiancare le norme tecniche già applicate supportando la gestione dei documenti digitali.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 13819-1:2024
“Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici”

La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 352-2:2024
“Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti”

La norma specifica i requisiti di costruzione, progettazione, prestazione, marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore degli inserti.

NORME TECNICHE – Indumenti di protezione
Norma Tecnica UNI EN ISO 17491-4:2024
“Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo)”

La norma specifica il metodo di prova per determinare la resistenza degli indumenti di protezione chimica alla penetrazione di spruzzi di sostanze chimiche liquide a due diversi livelli di intensità:
- Metodo A: prova di spruzzo a basso livello. Questo è applicabile agli indumenti che coprono l'intera superficie del corpo e sono destinati a essere indossati quando vi è un potenziale rischio di esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di piccole quantità di una sostanza chimica liquida.
- Metodo B: prova di spruzzo ad alto livello. Questo è applicabile agli indumenti con connessioni a tenuta di spruzzi tra diverse parti dell'indumento e, se applicabile, tra l'indumento e altri elementi di dispositivi di protezione individuale, che coprono l'intera superficie del corpo e che sono destinati a essere indossati quando vi è un rischio di esposizione a sostanze chimiche liquide spruzzate.

La norma non si applica alla resistenza alla permeazione chimica dei materiali di cui sono realizzati gli indumenti di protezione chimica.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 14404-1:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 1: Metodi di prova”
Norma Tecnica UNI EN 14404-2:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)”
Norma Tecnica UNI EN 14404-3:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 3: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 2)”
Norma Tecnica UNI EN 14404-4:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)”
Norma Tecnica UNI EN 14404-5:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 5: Requisiti per i tappetini per le ginocchia (tipo 3)”
Norma Tecnica UNI EN 14404-6:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)”

Le norme specificano rispettivamente:
- i metodi di prova per protettori delle ginocchia destinati a proteggere il ginocchio durante il lavoro in posizione inginocchiata;
- i requisiti per protettori delle ginocchia indossabili (tipo 1) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata, al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue;
- i requisiti per la combinazione individuale (tipo 2) di ginocchiere con indumenti e livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue;
- i requisiti per le ginocchiere interoperabili da utilizzare negli indumenti e per gli indumenti da utilizzare con ginocchiere interoperabili e definisce i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue;
- i requisiti per i protettori delle ginocchia (tappetini per le ginocchia (tipo 3)) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata per ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue;
- i requisiti per i protettori delle ginocchia (sistemi di inginocchiamento (tipo 4)) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata per ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue.

La norma non si applica ai protettori delle ginocchia che sono dispositivi medici o sono destinati allo sport e alle motociclette.

NORME TECNICHE – Dispositivi di ancoraggio
Norma Tecnica UNI EN 17235:2024
“Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza”

La norma specifica la valutazione delle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza destinati ad essere utilizzati con sistemi di protezione personale anticaduta per impedire la caduta e arrestare le cadute, sia fissati in modo permanente su o all'interno di edifici e opere di ingegneria civile. I ganci di sicurezza oggetto della presente norma sono destinati anche al fissaggio di scale mobili da tetto o piattaforme di lavoro e hanno un'apertura non minore di 80 mm e non maggiore di 150 mm.

NORME TECNICHE – Recipienti a pressione
Norma Tecnica UNI EN 13445-11:2024
“Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 11: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e leghe di titanio”

La norma specifica i requisiti per i recipienti a pressione non esposti a fiamma, e le loro parti, realizzati in titanio e leghe di titanio, in aggiunta ai requisiti generali definiti nella UNI EN 13445, parti da 1 a 5.

NORME TECNICHE – Salute e sicurezza in saldatura
Norma Tecnica UNI EN ISO 10882-1:2024
“Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Campionamento delle particelle in sospensione e dei gas nella zona respiratoria del saldatore - Parte 1: Campionamento delle particelle in sospensione”

Norma Tecnica UNI EN ISO 10882-2:2024
“Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Campionamento delle particelle in sospensione e dei gas nella zona respiratoria del saldatore - Campionamento dei gas”

Le norme specificano rispettivamente:
- un procedimento per il campionamento personale delle particelle in sospensione nella saldatura e nei processi correlati. La norma descrive il procedimento per l'effettuazione di misurazioni dell'esposizione personale ai fumi di saldatura ed alle altre particelle in sospensione prodotte da operazioni legate alla saldatura;
- una guida per la determinazione dell'esposizione personale a gas e vapori nella saldatura e nei processi correlati. Essa si applica ad alcuni processi termici usati per le operazioni di giunzione, taglio, rivestimento superficiale od asportazione di metalli.

NORME TECNICHE – Trattrici, macchine agricole e forestali
Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-1:2024
“Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo”
Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-2:2024
“Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 2: Fase concettuale”
Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-3:2024
“Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software”
Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-4:2024
“Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto”

Le norme specificano rispettivamente:
- i principi generali per la progettazione e lo sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura;

- la fase concettuale dello sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura;

- i principi generali per lo sviluppo in serie, l'hardware e il software delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura;

- i principi generali per la produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legati alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 15995:2024
“Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Funzionamento manuale”

La norma specifica i requisiti per la progettazione, le specifiche, le prove di tipo e le prove di produzione e ispezione per valvole per bombole GPL a funzionamento manuale per l'utilizzo con e direttamente collegato a bombole GPL trasportabili ricaricabili.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI ISO 23814:2024
“Apparecchi di sollevamento - Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru”

La norma specifica le competenze richieste per le persone che effettuano accurate ispezioni periodiche, straordinarie, sulle modifiche apportate alle gru. Essa esclude le ispezioni e i controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru.

NORME TECNICHE – Modifiche agli impianti esistenti di ascensori
Norma Tecnica UNI 10411-1:2024
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori”
Norma Tecnica UNI 10411-2:2024
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”
Norma Tecnica UNI 10411-11:2024
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 11: Ascensori elettrici conformi alla Direttiva Ascensori”
Norma Tecnica UNI 10411-12:2024
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 12: Ascensori idraulici conformi alla Direttiva Ascensori”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente;
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente;
- i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione conformi alla direttiva ascensori;
- i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici conformi alla direttiva ascensori.

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato